L’art. 49, co. 1, TUEL stabilisce che «su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato (…). Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi (…), devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione».
Orbene, nella decisione n. 919/2024, il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un parere come quello di cui alla disposizione citata. Il motivo? Per consolidata giurisprudenza, esso avrebbe un rilievo meramente interno (tant’è che la sua assenza si tradurrebbe in una mera irregolarità e non, invece, in un vizio di legittimità).
Trattasi, quindi, di un atto consultivo che, per la sua collocazione endoprocedimentale e per l’assenza di efficacia esterna, non potrebbe provocare la lesione della situazione giuridica soggettiva necessaria per la nascita dell’interesse a ricorrere.
