Nel parere precontenzioso n. 29 del 17 gennaio 2024, l’Autorità nazionale anticorruzione si è interessata alle c.d. “white list”. Si tratta, in sostanza, di elenchi istituiti presso ogni Prefettura allo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di quelle attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni. Al riguardo, l’Authority ha affermato che qualora il bando individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte al rischio de quo, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio sarebbe tenuto a possedere, al momento della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Qualora, poi, tali lavorazioni venissero affidate in subappalto o costituissero oggetto di subfornitura, sarebbe il subappaltatore (o il subfornitore) a dover rispettare tale condizione. La verifica dell’avvenuta iscrizione da parte dell’operatore economico, infine, spetterebbe alla stazione appaltante.
