I giudici amministrativi piemontesi, nella sentenza n. 154/2024, hanno evidenziato che nel caso in cui l’aggiudicatario di un appalto per la realizzazione di un’opera pubblica, in sede di consegna dei lavori, abbia formulato una riserva [1] e abbia altresì contestato la decisione della P.a. di demandare alla fase esecutiva la scelta dei materiali e delle modalità costruttive, sussisterebbe in capo al medesimo il diritto di accedere agli studi di caratterizzazione del sito e alla relazione preliminare generale allegata al progetto esecutivo. Infatti, gli studi in parola, sarebbero riconducibili alla fattispecie degli “atti interni” e, come tali, suscettibili di accesso ex art. 22, co.1, lett. d) della l. n. 241/1990.
[1] Volta alla richiesta di variazioni progettuali per la presenza di opere interferenti con la esecuzione dei lavori (in specie, sotto il tratto di strada interessato).
