Nel parere consultivo Anac n. 3/2024, l’amministrazione indipendente si è occupata della questione di cui al titolo della presente breve. Nello specifico, dopo l’annullamento, nel 2021, del provvedimento di aggiudicazione di una gara, il Consiglio di Stato aveva ordinato il subentro del secondo classificato. Quest’ultimo, tuttavia, prima di stipulare il relativo contratto, chiedeva l’aggiornamento dei prezzi e quindi la rinegoziazione delle condizioni di aggiudicazione, evidenziando l’oggettiva impossibilità di sottoscrivere il contratto alle stesse condizioni di cui all’offerta economica del gennaio 2020 [1], dovendo confidare solamente sulla normativa emergenziale. In proposito, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto non irragionevole la richiesta dell’o.e., evidenziando comunque che potrebbe procedersi a modifiche (non sostanziali) delle condizioni di affidamento anche prima della stipula, in presenza di circostanze eccezionali sopravvenute e secondo il prudente apprezzamento dell’amministrazione. Dovrebbero ricorrere, quindi, condizioni derivanti da “sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale”.
[1] Offerta, quindi, presentata poco prima dello stravolgimento pandemico.
