Sarebbe legittima la decisione di revisionare la patente di guida giustificata dal fatto che, come testimoniato nei verbali di contestazione redatti dai Carabinieri, il soggetto destinatario sia incorso in molteplici violazioni del codice della strada (precisamente: artt. 141, commi 3 e 8, 143, co. 11, 148, commi 12 e 16, 191, commi 1 e 4, d.lgs. n. 285/1992), dimostrando tutta la sua pericolosità. Tra l’altro, non deporrebbe in senso contrario la sentenza del giudice di pace di accoglimento dell’opposizione avverso i predetti verbali dato che, comunque, l’accertamento dei fatti in essi riportato sarebbe di per sé sintomatico di plurime situazioni di pericolosità della guida del protagonista. Argomentando in questi termini, il TAR Piemonte, nella sentenza n. 137/2024, ha respinto il ricorso contro il provvedimento di revisione di una patente di guida.
