Accesso: collegamento tra documento ed esigenze difensive

    In tema di diritto di accesso agli atti, è possibile ritenere che, anche se strumentale all’esercizio del diritto di difesa, l’esercizio di tale diritto deve pur sempre essere sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto, per cui la domanda deve consentire di cogliere con precisione il collegamento tra la documentazione richiesta e le…

Data

    In tema di diritto di accesso agli atti, è possibile ritenere che, anche se strumentale all’esercizio del diritto di difesa, l’esercizio di tale diritto deve pur sempre essere sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto, per cui la domanda deve consentire di cogliere con precisione il collegamento tra la documentazione richiesta e le prospettate esigenze difensive. 

   E’ pertanto legittimo, secondo quanto ha previsto la recente sentenza del Tribunale Amministrativo della Liguria, Sez. II, n. 258 dell’8 aprile 2024,  il diniego di accesso opposto dall’Ordine degli Avvocati nei confronti di un cittadino, in relazione ad una istanza ostensiva tendente ad ottenere copia degli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti di un avvocato iscritto all’Albo, nel caso in cui la domanda ostensiva dell’accedente, facendo genericamente riferimento ad “esigenze difensive per un giudizio civile avente per oggetto i medesimi fatti denunciati in sede disciplinare”, non contenga riferimenti puntuali ad uno specifico giudizio, instaurato o instaurando, avente, per oggetto, taluno dei fatti riferiti nell’esposto.

   Secondo la predetta sentenza, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato costituisce circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine (TAR PUGLIA – BARI, SEZ. II – sentenza 29 maggio 2023 n. 824, Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021).

    La presentazione di un esposto deontologico, quindi, non può essere ritenuta di per sé sufficiente a determinare la legittimazione all’accesso agli atti del procedimento disciplinare svoltosi nei confronti del professionista, essendo necessario che dalla domanda emergano “altri elementi” atti a dimostrare l’esistenza di un collegamento tra gli atti di cui si chiede l’ostensione e specifiche situazioni giuridiche soggettive tutelate dell’autore dell’esposto.

   In tema di accesso difensivo, peraltro, occorre tener conto del principio di diritto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021, secondo la quale ”Si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare”.

    Pertanto, colui che presenti un esposto ad un’autorità amministrativa ha diritto che sullo stesso sia mantenuto il più stretto “riserbo”, ossia la riservatezza (Reg. U.E. 2016/679 c.d. G.D.P.R.) e il segreto d’ufficio (art. 5 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 326 c.p.), in quanto inerente le esclusive potestà pubbliche esercitabili dall’autorità al quale è stato presentato e riguarda un caso specifico. L’esposto dunque non è, per sua intrinseca natura, ostensibile a terzi in toto estranei. Anche, per questa via, non è consentibile che alcuno possa accedere agli esposti presentati da terzi, in via intrinsecamente riservata (evidentemente per motivi peculiari, inerenti gli stessi). L’esistenza stessa ed il contenuto di un esposto et similia sono affidati alla prudente delibazione dell’autorità alla quale sono presentati e non ad alcun’altro soggetto giuridico. Ergo, non possono in alcun modo essere divulgati a terzi, che non sia l’Autorità giudiziaria che li richieda con provvedimento motivato.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Sì all’accesso agli atti di assenso edificatorio al danneggiato dalle opere eseguite

      La sentenza del Tar Campania. Napoli, Sez, VII- del 2 luglio 2026, n. 4222 sulla sussistenza o meno in capo ad una impresa operante nel settore delle infrastrutture di rete per le telecomunicazioni, di accedere agli atti amministrativi e/o agli atti di assenso edificatorio, con i quali il Comune ha autorizzato lavori stradali, in conseguenza…

  • Accesso agli atti di gara: non oscurabili se il know how non è motivato

    La semplice affermazione, da parte della ditta concorrente (ma anche da parte della stazione appaltante che condivide le indicazioni del concorrente), che la propria offerta è coperta da know how aziendale, non è sufficiente per escludere l’accesso agli atti; l’operatore economico deve opportunamente motivare le ragioni per le quali la propria offerta è coperta da…

  • Accesso civico generalizzato e richieste di atti massive plurime.

       La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 23 aprile 2026, n. 3150 riguarda la legittimità o meno del diniego di accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, nel caso di istanza ostensiva recante una richiesta di atti massima plurima.    La citata sentenza afferma che è legittimo il diniego opposto dal Comune…