Nella giornata odierna, sul sito dell’Anac, compare come notizia in evidenza quella concernente il testo inviato alla Cabina di Regia e ai ministri di Economia e Infrastrutture in tema di equo compenso. In sostanza, l’autorità indipendente sottolinea la necessità di un intervento interpretativo chiarificatore che assicuri una corretta e uniforme applicazione della disciplina. Nello specifico, bisognerebbe coordinare i due ambiti normativi tenendo conto del fatto che la legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non avrebbe derogato espressamente allo stesso e troverebbe applicazione ai contratti pubblici nell’ambito della relativa disciplina. In secondo luogo, anche il Codice dei contratti pubblici perseguirebbe di suo la finalità sottesa alla legge n. 49/2023, prevedendo l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili.
Infine – aggiunge Anac -, andrebbe considerato che l’applicazione dell’articolo 3, co. 5, della richiamata legge n. 49/2023, che ammette il ricorso al giudice civile per contestare l’affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito in ossequio all’allegato I.13 del d. lgs 36/2023, oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull’affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l’esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell’intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi Pnrr.
