Nel parere consultivo n. 23 – bis dell’8 maggio 2024 l’Autorità Nazione Anticorruzione ha concentrato l’attenzione sulla figura dell’organismo di diritto pubblico. In particolare, secondo il dettato codicistico, tale concetto abbraccerebbe «qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico››. Ciò posto, secondo l’authority, ai fini della qualificabilità di un soggetto quale organismo di diritto pubblico, sarebbe necessaria la compresenza delle tre condizioni indicate dalla norma. Inoltre, alla luce del duplice scopo di promozione della concorrenza e della trasparenza perseguito dalle direttive riguardanti le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, la nozione andrebbe sottoposta ad una interpretazione funzionale. Pertanto, ai fini della verifica della sussistenza dei tre requisiti, sarebbe indifferente la forma di costituzione degli organismi interessati e il carattere di diritto privato degli stessi.
