Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’impedimento dovuto allo stato di gravidanza che non consente ad una candidata di partecipare ad una prova concorsuale, se costituirebbe valida ragione per consentire il differimento di una prova individuale (come quella orale), non permetterebbe, invece, di fissare una sessione suppletiva per lo svolgimento della prova scritta. In tal senso, secondo il TAR Lazio (sentenza 13680/2024), il differimento delle prove scritte pregiudicherebbe in via definitiva la par condicio dei concorrenti e il buon andamento dell’amministrazione, vanificando la stessa finalità della procedura.
