Come evidenziato sul sito della Camera, il “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”, istituito con legge n. 512/1999, si prefiggerebbe l’obiettivo di sostenere le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza. Rispetto ad esso, nella sentenza del TAR Lazio n. 3360/2024, è stato chiarito che rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale è stato negata una istanza tendente ad ottenere il contributo previsto dal Fondo in presenza dei requisiti richiesti. Infatti, le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, sarebbero titolari di una posizione giuridica di diritto soggettivo, rispetto alla quale la P.a. sarebbe sprovvista di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità che con riferimento alla quantificazione del beneficio, prefissata dalla legge.
