Con Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, Anac ha chiarito che la stazione appaltante non deve oscurare dati, notizie o informazioni degli atti di gara, salvo l’offerta tecnica per cui l’operatore abbia chiesto e ottenuto l’oscuramento per specifiche ragioni. Il principio, richiamato anche dal Consiglio di Stato e recepito nel Bando tipo n. 1, serve a garantire agli operatori un accesso effettivo per contestare tempestivamente la procedura davanti al giudice.
