Secondo il TAR Piemonte, sentenza n. 735/2025, l’aggiudicatario può opporsi all’accesso agli atti solo se individua e dimostra concretamente l’esistenza di segreti tecnici o commerciali. In mancanza, prevale la regola generale dell’integrale ostensibilità dell’offerta. Spetta poi al ricorrente dimostrare l’indispensabilità dell’accesso ai fini della tutela in giudizio.
