Accesso all’ “esposto”? La regola generale è non concederlo

L’articolo di M. Lucca “Il TAR si pronuncia sul diniego di conoscere il nominativo del segnalante”, pubblicato su Lente Pubblica il 29 Settembre 2025, è uno spunto interessantissimo per meditare sul frequente caso delle istanze di accesso agli esposti. L’orientamento giurisprudenziale favorevole all’accesso agli esposti o comunque atti di segnalazione di fatti con i quali…

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L’articolo di M. Lucca “Il TAR si pronuncia sul diniego di conoscere il nominativo del segnalante”, pubblicato su Lente Pubblica il 29 Settembre 2025, è uno spunto interessantissimo per meditare sul frequente caso delle istanze di accesso agli esposti.

L’orientamento giurisprudenziale favorevole all’accesso agli esposti o comunque atti di segnalazione di fatti con i quali un privato indichi alla PA possibili situazioni oggetto di verifica e controllo per rischi di illegittimità varie, per quanto molto presente e forte, va considerato del tutto erroneo e da rigettare.

Tale orientamento non tiene in considerazione:

  1. l’esposto o altro diverso atto del privato non è di per sè parte del procedimenti, per quanto alcuni giudici ritengano diversamente;
  2. l’esposto è sempre e solo esterno al procedimento, in quanto si tratta di un documento soggetto alla valutazione discrezionale della PA, che in base ai contenuti di esso valuta l’eventuale sussistenza di presupposti di fatto e diritto necessitanti un’iniziativa;
  3. l’iniziativa è assunta dalla PA non come diretta conseguenza dell’esposto, il quale non ha alcun’efficacia vincolante, sia perchè non obbliga la PA ad intervenire, sia perchè non può essere ascritto al cittadino privato il potere di predeterminare i contenuti dell’azione amministrativa, visto che la connessa competenza è riservata all’autorità destinataria dell’esposto;
  4. la PA, quindi, se ritiene i contenuti dell’esposto meritevoli della propria iniziativa, assume questa d’ufficio: pone in essere un’iniziativa propria e non condizionata dall’esposto;
  5. come conseguenza di quanto al precedente punto 4, la PA deve elaborare dunque un’istruttoria preventiva, da trasfondere nell’atto che instaura il procedimento amministrativo, cioè la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, da avviare al terzo interessato emergente dall’esposto;
  6. è in questa comunicazione che la PA è tenuta ad esporre tutte le valutazioni di fatto e diritto che la PA stessa ha autonomamente posto in essere come fonte della propria iniziativa;
  7. i contenuti dell’esposto, una volta che sia stata la PA ad attivare i propri poteri e ad esprimerli con le motivazioni indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, risultano a questo punto del tutto irrilevanti;
  8. pertanto, il soggetto indicato nell’esposto come possibile autore degli illeciti può esercitare liberamente tutti i diritti di intervento nel procedimento ed accedere agli atti che del procedimento siano componenti essenziali, in primis evidentemente la relazione istruttoria ed i documenti, le ispezioni, le rilevazioni compiute dalla PA per dare fondamento alla propria iniziativa;
  9. l’accesso a detti dati e documenti della PA è quanto risulta ampiamente sufficiente al terzo per poter svolgere nel procedimento tutte le prerogative che la legge 241/1990 gli assicura;
  10. la conoscenza dei contenuti dell’esposto e dell’autore di questo, ai fini dell’esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo non ha, di regola, mai nessun rilievo: non è dimostrabile, in linea di principio, quale interesse meritevole di tutela tramite l’accesso possa essere vantato dal terzo nel conoscere l’autore dell’esposto ed i suoi contenuti, posto che l’interlocutore di tale terzo non è certo l’autore dell’esposto, ma la PA procedente;
  11. possibili, rarissime, eccezioni all’assunto precedente possono evidenziarsi, qualora invece sia la struttura del procedimento e dei diritti confliggenti a rendere necessario al terzo conoscere i dati dell’esposto e la sua provenienza.

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