Nell’articolo pubblicato sulla rivista La Gazzetta degli enti locali il 14 gennaio 2025, dal titolo “Incentivi funzioni tecniche ai dirigenti: il correttivo appalti da solo non basta per l’erogazione”, chi scrive pose la seguente domanda: “Siamo del tutto sicuri che il d.lgs. 209/2024 (cd. correttivo appalti), novellando l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, abbia efficacemente ripristinato la possibilità di assegnare anche ai dirigenti gli incentivi per le funzioni tecniche?”.
Il quesito trasse spunto dall’approfondimento in Ius&Management di Dario Di Maria “Incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti con il nuovo correttivo degli appalti? Qualche dubbio è lecito”.
Alla domanda posta, ci si è autorisposto così: “attualmente la contrattazione nazionale collettiva:
- ammette la possibilità di attribuire ai dirigenti anche compensi connessi agli incentivi per funzioni tecniche, a titolo di retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata;
- ma a condizione che i compensi ulteriori e in deroga, dunque, al principio di onnicomprensività, siano previsti “da specifiche disposizioni di legge”.
Allora, c’è da comprendere se per una “previsione di legge” da considerare anche “specifica” e quindi destinata alla deroga al principio di onnicomprensività, si possa intendere o meno la semplice cancellazione del divieto di attribuire ai dirigenti l’incentivo per funzioni tecniche.
In effetti, laddove il legislatore abroghi un divieto, mostra di non voler più che tale divieto risulti operante. Normalmente, quindi, la cancellazione di un divieto consente di considerare legittima l’azione precedentemente vietata.
Nel caso di specie, però, l’eliminazione del divieto di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche non pare sufficiente. Infatti, esso era stato visto dal legislatore del 2014 e confermato successivamente, come espressione proprio del principio di onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza. Un principio, comunque, derogabile. Ma ai fini della deroga non basta eliminare il divieto, perché occorre una norma positiva di legge, che consenta espressamente alla contrattazione decentrata (la contrattazione nazionale è scritta in modo saggio, così da adeguarsi dinamicamente e immediatamente alle modifiche legislative) di fissare i criteri di erogazione degli incentivi ai dirigenti”.
Considerazioni peregrine? Non diremmo. Infatti, NT+ del 13.5.2025, con l’articolo di Mauro Salerno “Incentivi 2%, nel Dl Infrastrutture la modifica al Codice per i dirigenti” si informa che la bozza del decreto legge “infrastrutture”, ai blocchi di partenza, mira a modificare l’articolo 45 del d.lgs 36/2023, introducendo la previsione secondo la quale gli incentivi potranno essere erogati anche “al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ad analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico”.
L’articolo 24, del d.lgs 165/2001 (come ricordato nell’articolo richiamato all’inizio) prevede al comma 1 che “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali”; al comma 3, è precisato: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Pertanto, come era lecito porsi la domanda se il “correttivo” al codice fosse sufficiente a fondare una legittima attribuzione degli incentivi tecnici ai dirigenti, altrettanto lecito e, soprattutto corretto, era rispondere in senso negativo: il “correttivo” non ha affatto permesso di compensare con gli incentivi per le funzioni tecniche anche i dirigenti, poiché non sufficiente a derogare al principio di onnicomprensività.
La dimostrazione è data dalla circostanza che il Legislatore sta intervenendo per correggere il correttivo, con una deroga espressa e quindi, davvero efficace.
Segno che provare a leggere le norme con un approccio critico è sempre opportuno e necessario: solo in questo modo si contribuisce all’individuazione e, solo talora purtroppo, alla soluzione delle incongruenze.
