La deliberazione Anac 582 del 13 dicembre 2023 è molto netta: per attivare le procedure a partire dall.1.1.2024 occorre acquisire il Cig, ma questo è rilasciato solo se si utilizzino le piattaforme certificate.
Così si esprime l’Anac: “La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tuttavia, resta consentita, fino a nuova comunicazione, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01/01/2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023“. Dunque, il Cig non potrà essere chiesto se non all’interno delle piattaforme, causa la dismissione del sistema Simog.
Bene, si dirà: si ottiene il risultato della riduzione delle troppe banche dati e della razionalizzazione procedurale, visto che tutto passerà per la piattaforma.
Ma, la delibera stanzialmente, così come impostata, impone alle amministrazioni di avvalersi delle piattaforme anche per gli affidamenti diretti, visto che il Cig può essere attivato solo entro dette piattaforme.
Nulla di sbagliato anche in questo caso. L’utilizzo delle piattaforme e, in generale, la digitalizzazione del ciclo vita dei contratti va benissimo anche per gli affidamenti diretti, anche allo scopo di far comprendere alle amministrazioni che essi si riferiscono ad acquisizioni che presuppongono pur sempre una programmazione (non nei programmi triennali degli appalti, ma negli atti di programmazione gestionale e contabile, Dup, Piao, Peg, Pdo e programmazione dei pagamenti), una progettazione, una fase di affidamento ed una fase di esecuzione.
L’affidamento diretto non nasce dal nulla e deve potersi appoggiare su una chiara definizione dell’oggetto contrattuale, quindi su un progetto e comunque su un’idea di spesa (esiziale è la previsione dell’articolo 17, comma 2, del codice, che come noto si pone in contrasto plateale con le regole di gestione della finanza pubblica: un provvedimento di avvio della fase di individuazione del contraente con prenotazione della spesa è necessario, anche per evitare i rischi di responsabiulità precontrattuale).
Ma, questo è il punto, l’affidamento diretto non è una “procedura”. Non vi sono bandi, avvisi di manifestazione di interesse, disciplinari di gara, regole di comparazione e selezione, termini procedurali da rispettare, commissioni o seggi di gara, scadenze, sedute formali di valutazione dei documenti e delle offerte; non vi sono nemmeno offerte. V’è un’attività istruttoria, realizzabile con forme e modalità mutevoli, non codificabili, in base alla quale si decide con quale contraente negoziare. Non è nemmeno detto che detta istruttoria si basi su acquisizione di preventivi, potendo gli enti, per esempio, affidarsi alla consultazione di listini.
Dunque, condizionare l’attivazione dell’affidamento diretto all’attivazione della piattaforma è un controsenso. Può risultare, certo, opportuno; meglio far transitare il progetto, gli scambi documentali e la negoziazione in una piattaforma, che assicuri anche la sicurezza e l’ordine di conservazione dei documenti.
Ma, passare da ciò che è opportuno all’obbligatorietà è eccessivo. L’affidamento diretto, come fase di individuazione del contraente, si può gestire interamente senza piattaforma, mediante pec, riunioni, telefonate, annotazioni delle proposte e controproposte.
Affermare il valore della semplificazione del sotto soglia, che passa anche attraverso i moduli operativi dell’affidamento diretto non qualificati come “procedura”, ma poi accettare che senza piattaforma l’affidamento diretto non è attivabile è una contraddizione in termini clamorosa.
Che, per altro, può rivelarsi un boomerang operativo molto grave. Infatti, le stazioni appaltanti saranno portate a gestire gli affidamenti diretti nelle piattaforme alla stregua, a quel punto, di vere e proprie procedure sincrone selettive e comparative, che quindi non sono affidamenti diretti. Con le prevedibilissime conseguenze in termini di esplosione ulteriore del già immenso contenzioso esistente sul tema.
E’ proprio così difficile, allora, rivedere il sistema prendendo atto che per gli affidamenti diretti l’acquisizione del Cig entro le piattaforme deve poter essere solo una facoltà e non un obbligo, e che quindi occorre mantenere una piattaforma di gestione dei Cig a parte e riferita a detti affidamenti?
