Affidamenti diretti senza criterio temporale di rotazione

Il principio di rotazione negli affidamenti diretti non ammette alcuna deroga temporale riferibile all’ultimo affidamento. Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 3342 del 2 aprile 2025. La rilevanza temporale degli affidamenti Tutti ricorderanno che nelle Linee guida n. 4 di ANAC era prevista un rilevanza temporale per l’applicazione…

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Il principio di rotazione negli affidamenti diretti non ammette alcuna deroga temporale riferibile all’ultimo affidamento.

Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 3342 del 2 aprile 2025.

La rilevanza temporale degli affidamenti

Tutti ricorderanno che nelle Linee guida n. 4 di ANAC era prevista un rilevanza temporale per l’applicazione del principio di rotazione.

Infatti, il paragrafo 3.6 prevedeva che:

“In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto”.

Emergeva, pertanto, che affidamenti molto vecchi (effettuati tre anni solari prima) consentivano di “interrompere” l’applicazione del principio di rotazione, anche nel caso in cui la commessa successiva si riferisse allo stesso settore merceologico.

Il nuovo assetto della rotazione nel D.Lgs. 36/2023

La disciplina introdotta dal nuovo codice dei contratti, non ha replicato la pregressa rilevanza temporale dell’affidamento nel medesimo settore merceologico e pertanto il legislatore, pur avendo ricondotto la rotazione al solo operatore economico aggiudicatario (e non anche a chi fosse stato semplicemente coinvolto nella precedente commessa), ha sostanzialmente voluto eliminare la suddetta deroga sia per gli affidamenti diretti che per le procedure negoziate sotto soglia.

Il quesito posto al Ministero

L’Amministrazione che ha posto il quesito ha sottolineato come il principio di rotazione, previsto dall’art. 49 del D.Lgs.36/2023, rappresenti una regola generale per gli affidamenti diretti, finalizzato a garantire un’equa distribuzione delle opportunità.

Alla luce di tale considerazione l’Ente ha posto un quesito relativo al lasso temporale necessario affinchè un precedente affidamento diretto non costituisca un ostacolo all’affidamento successivo della stessa tipologia di incarico al medesimo operatore economico.

Nel caso in specie, l’Ente aveva conferito un incarico diretto (art. 17 L. 109/1994) per consulenza e progettazione di un sistema di trasporto locale.

Successivamente, con atto integrativo alla convenzione (risalente al 2010), veniva precisato che nell’ambito dello stesso importo il tecnico avrebbe dovuto svolgere attività di consulenza per ufficio del D.L. e del RUP.

In seguito alle dimissioni del D.L., veniva modificato l’incarico affidando allo stesso tecnico, ai sensi del D.Lsg.50/2016, il ruolo di D.L. per le fasi di completamento.

L’Ente ha evidenziato la necessità di incaricare un tecnico per la D.L. di un intervento di estensione del sistema di trasporto locale.

Avendo il tecnico in questione maturato conoscenze tecniche specifiche si poneva il problema di un affidamento diretto allo stesso tecnico in elusione del principio di rotazione.

In particolare l’Ente ha chiesto se è da ritenersi decorso il termine temporale sufficiente per procedere ad un nuovo affidamento diretto 

Il riscontro

Il Ministero ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 49 del Codice, il principio di rotazione ha portata generale nell’ambito degli affidamenti disciplinati dalla Parte I del libro II dello stesso.

L’art. 49 non prevede un limite temporale al di là del quale è consentito procedere all’affidamento del contratto in questione all’operatore economico affidatario uscente.

Quanto al caso di specie descritto, considerando quanto sopra, attesa la necessità dell’ente di provvedere alla individuazione del direttore dei lavori indicati, trattandosi di un appalto di servizi, il criterio previsto dall’art. 49 attiene all’oggetto della “commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

Orbene, il criterio adottato dal legislatore non ha preso a riferimento alcun limite temporale ma, come sopra indicato, la categoria merceologica di riferimento.

Pertanto, il Ministero ha affermato che la stazione appaltante deve tenere in considerazione la categoria merceologica del settore di attività per il quale è richiesto il servizio e, se del caso, al ricorrere dei presupposti, provvedere all’applicazione del comma 4 dell’art. 49: “In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”. 

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