Affidamento diretto impugnabile dall’operatore economico del settore oggetto del contratto

Nelle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso è correlata ad una situazione soggettiva qualificata e differenziata, che l’operatore economico acquista per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Tuttavia, la suddetta legittimazione non esaurisce la casistica, dato che la medesima legittimazione sussiste anche nel caso in l’operatore…

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Nelle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso è correlata ad una situazione soggettiva qualificata e differenziata, che l’operatore economico acquista per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione.

Tuttavia, la suddetta legittimazione non esaurisce la casistica, dato che la medesima legittimazione sussiste anche nel caso in l’operatore economico faccia parte “del settore di mercato cui afferisce l’oggetto del contratto” da affidare. Lo ha chiarito il TAR Brescia nella sentenza n. 764/2025.

Il caso trattato

Ritenendo le “tempistiche non compatibili con l’avvio della ormai prossima stagione invernali, un Comune aveva affidato direttamente la gestione degli impianti sciistici locali ad un operatore economico, qualificandolo come un contratto di appalto di servizi del valore di euro 139.000,00, riconducibile all’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023.

Altro operatore economico aveva impugnato gli atti della procedura affermando che l’affidamento fosse in contrasto con gli obblighi procedurali imposti dal D. Lgs. n. 36/2023, così arrecando nocumento alle finanze pubbliche oltre che della medesima ricorrente, interessata alla gestione degli impianti sciistici.

Secondo la Società ricorrente sarebbe venuto in rilievo non già un appalto, bensì una concessione, così come definita dall’art. 2, All. l.1, del Codice dei Contratti Pubblici: di conseguenza l’Ente non avrebbe potuto procedere all’affidamento diretto, incorrendo nella violazione degli artt. 27, 85, 176 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 49 e 147 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tra le varie eccezioni sollevate dalla parte resistente/controinteressata vi sarebbe stata l’assenza della legittimazione ad agire in giudizio, nel caso specifico, da parte della ricorrente.

La posizione del Collegio

I giudici hanno ritenuto il ricorso fondato, respingendo, di conseguenza le eccezioni sollevate dalla parte resistente/controinteressata.

In particolare, i giudici hanno ritenuto infondata l’eccezione con la quale la controinteressata aveva contestato la legittimazione della ricorrente, in capo alla quale, a suo dire, sarebbe mancato un “interesse meritevole di tutela a contestare gli atti impugnati”: la ricorrente non avrebbe potuto conseguire l’affidamento di cui trattasi, in ragione del disinteresse alla gestione degli impianti manifestato nel corso della precedente annualità.

I giudici hanno rilevato che, in base all’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. A.P. 7 aprile 2011, n. 4; 25 febbraio 2014, n. 9; 26 aprile 2018, n. 4), nelle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso è correlata ad una situazione soggettiva qualificata e differenziata, che l’operatore economico acquista per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione.

A tale regola fa eccezione l’ipotesi del soggetto che, come nel caso di specie, contesta che una gara sia in radice mancata, per essere stato disposto un affidamento diretto.

In casi di questo tipo, nei quali il criterio della partecipazione alla procedura è evidentemente inutilizzabile, essendo mancata una procedura ad evidenza pubblica, la legittimazione è intesa in termini più ampi, venendo riconosciuta all’operatore economico “del settore di mercato cui afferisce l’oggetto del contratto” (C.G.A.R.S., 16 febbraio 2021, n. 116).

Conclusioni

Dall’esame della documentazione riguardante la visura camerale della ricorrente si desumeva chiaramente la sussistenza della legittimazione al ricorso, atteso che la ricorrente svolgeva (tra le altre) le attività di “valorizzazione e promozione delle risorse turistico-sportivo del Monte ……. e delle montagne bergamasche in genere attraverso la costruzione e la gestione degli impianti sportivi e di risalita…”, sicchè si trattava di impresa operante nel settore oggetto dell’affidamento contestato. 

Secondo il Collegio non incideva sulla legittimazione il comportamento tenuto dalla ricorrente nella precedente gestione, il quale avrebbe potuto, semmai, essere apprezzato, in base alla lex di gara, ove una gara fosse stata espletata.

Il ricorso è stato, in conclusione, accolto.

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