Il Rup, inteso non come responsabile del procedimento, ma anche come responsabile del progetto nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici, continua a non disporre dei poteri “negoziali”, cioè volti a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive.
In altre parole, il Rup degli appalti, a meno che non abbia nell’ambito dell’ente la qualifica necessaria per adottare i provvedimenti finali (dirigente negli enti con dirigenza, responsabile di servizio negli enti privi di dirigenza), non dispone della competenza ad adottare i provvedimenti che concludono in particolare la fase di individuazione del contraente, aggiudicazione o affidamento diretto che siano.
Al Rup il d.lgs 36/2023, come del resto i precedenti codici, attribuisce una serie molto ampia di competenze. In considerazione dell’ampliamento delle prerogative della figura che da responsabile di procedimento, quindi dell’alimentazione di un iter ma senza il diretto controllo del complesso delle attività e risorse da destinare al risultato, passa a responsabile del progetto e, quindi, titolare appunto delle funzioni finalizzate alla realizzazione anche di risultati intermedi ed interni indirizzati al risultato, il Rup è chiamato ad adottare anche atti infraprocedimentali molto rilevanti e talora negoziali.
Spetta, dunque, al Rup decidere il sistema di affidamento (se gare, quali gare, o affidamento diretto), il criterio di gara, la forma del contratto, orientando così in modo decisivo il modo con cui la PA sceglie il contraente.
Il Rup dispone anche di competenze negoziali, molte volte enunciate in modo generico come “a rilevanza esterna”, e dunque direttamente incidenti sulle situazioni giuridiche soggettive: infatti, il codice gli assegna la competenza diretta ad escludere gli operatori economici dalla gara.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del codice c’è, però un “organo competente a disporre l’aggiudicazione”. Tale organo, non specificato, va necessariamente quindi rilevato applicando le regole generali sulle competenze disposte dal d.lgs 165/2001.
Chi aggiudica, quindi, è necessariamente l’organo appartenente alle fila dei dipendenti, che dispone del potere di impegnare l’amministrazione verso l’esterno: come detto, quindi, si tratta dei dirigenti o dei responsabili di servizio negli enti che ne sono privi.
D’altra parte, la lettera g) del comma 1 dell’articolo articolo 7, dell’allegato I II al codice dispone che il Rup “adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa”. Il che chiarisce in modo evidente che l’affidamento o l’aggiudicazione sono connessi alle competenze istituzionali vigenti per la stazione appaltante.
