Con l’espressione “discrezionalità tecnica” si è soliti descrivere quelle ipotesi nelle quali, a causa di concetti giuridici indeterminati ricorrentemente utilizzati dal legislatore, l’autorità amministrativa sia chiamata all’impiego di scienze inesatte di tipo extra giuridico. In altri termini, si parla di scienze che permettono di conseguire non un solo ed univoco esito ma una pluralità di opzioni plausibili, allo scopo di risolvere una questione tecnica. In questi casi, tendenzialmente, si reputa che il controllo sull’operato amministrativo debba limitarsi alla verifica di non manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, rimanendo, quindi, incontestabile la scelta rientrante nel novero di quelle possibili.
Tali coordinate di massima, nel parere precontenzioso n. 26/2024, sono state ribadite anche dall’Anac. Nello specifico, l’Authority ha ricordato che «il potere riconosciuto alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti professionali dell’operatore economico deve essere esercitato nell’ambito della sua discrezionalità tecnica sindacabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti».
