Con il parere di precontenzioso n. 234 del 3 giugno 2025, l’ANAC, fornendo riscontro ad una richiesta di parere riguardante un caso in cui la data di sopralluogo era stata fissata dalla Stazione appaltante parecchi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, offre anche una panoramica riguardante il corretto utilizzo da parte del RUP dell’istituto giuridico del sopralluogo.
Le finalità del sopralluogo e l’incremento dei tempi da assegnare per le domande di partecipazione
L’Autorità rammenta che la richiesta diretta al concorrente di effettuare il sopralluogo prima della formulazione dell’offerta è finalizzata a garantire allo stesso una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800; Cons. Stato sez. V 4597/2018; (Cons. Stato, 6 dicembre 2024, n. 9783; Delibera Anac n. 35 del 5 febbraio 2025).
L’art. 92 del d.lgs. 36/2023 rimette alla discrezionalità della Stazione appaltante la decisione relativa alla necessità del sopralluogo, stabilendo che “le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.
Il bando tipo ANAC n. 1/2023 all’art. 11, prevede l’obbligatorietà del sopralluogo tra le clausole opzionali “previa indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l’obbligatorietà”.
La calendarizzazione delle date di sopralluogo
La calendarizzazione dei sopralluoghi, con la fissazione di un termine entro il quale gli operatori economici possono trasmettere la richiesta di visita assistita dei luoghi, consente alla Stazione appaltante di:
1) organizzare la propria attività in modo da non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati (sul punto si veda la nota illustrativa al bando tipo n. 1/2021);
2) distribuire le varie richieste in modo da evitare accavallamenti di giorni ed orari che potrebbero minare la garanzia dell’anonimato (si veda TAR Ancona, 28 marzo 2025 n. 227);
3) consentire agli aspiranti partecipanti di poter inoltrare richieste di chiarimenti e informazioni complementari entro il termine ultimo fissato dal bando di gara.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha osservato come “il termine per l’effettuazione del sopralluogo ben può essere qualificato dall’ente aggiudicatore come perentorio laddove ciò sia dettato da obiettive ragioni organizzative e dall’esigenza di un ordinato svolgimento della selezione nella fase preliminare” (TAR Lazio, 14 aprile 2025, n. 7218).
Il problema nel caso specifico affrontato dall’ANAC
Nel caso specifico, la scelta della Stazione Appaltante di fissare il termine per la richiesta di sopralluogo in una data molto lontana dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (36 giorni prima) appariva affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza, non rinvenendosi giustificazione, né di carattere organizzativo né di garanzia di piena consapevolezza dello stato dei luoghi nella formulazione delle offerte, sufficiente a consentire di sacrificare i principi di massima partecipazione e concorrenza, che permeano l’intera disciplina della contrattualistica pubblica.
Conclusioni
Secondo l’ANAC, la restrizione della platea dei potenziali partecipanti (risulteranno, infatti, ammessi alla selezione solo coloro che abbiano formulato la richiesta di sopralluogo nei primi dodici giorni dalla pubblicazione del bando di gara) appariva sproporzionata e illogica, tenuto conto che la Stazione appaltante aveva assegnato n. 48 giorni, dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte.
