L’ANAC, con le delibere n. 376 e 377 del 27 luglio, ha ribadito che la stazione appaltante è obbligata a effettuare le verifiche relative all’esistenza di conflitti di interesse come previsto dall’ articolo 42 del codice degli appalti.
Inoltre, l’autorità ha affermato, con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante, che questi sono sempre tenuti a fornire la dichiarazione di insussistenza delle cause previste dall’ articolo 42 del codice appalti al momento dell’ assunzione dell’ incarico. Tale obbligo, secondo l’ANAC, responsabilizza il dipendente. Qualora vi sia omessa assunzione della dichiarazione da parte della stazione appaltante e non vi siano conseguenti iniziative volte a gestire un eventuale conflitto di interessi, si configura una violazione dell’art. 42 c.5 del Codice dei contratti pubblici.
