Con il Parere n. 3811/2025, il MIT chiarisce che, anche negli interventi di somma urgenza ex art. 140 del d.lgs. 36/2023, l’obbligo di tracciabilità e di acquisizione del CIG non viene meno. Il quesito riguardava un’amministrazione che, giunta alla liquidazione dell’esecutore dopo lavori urgenti, dubitava sulla necessità di acquisire il CIG e sulle modalità operative tramite piattaforma ANAC. Il MIT precisa che l’urgenza non esonera dagli adempimenti successivi e che il CIG deve essere comunque richiesto, seguendo le procedure previste, anche se la fase emergenziale è già conclusa.
