Anci e Upi “tuonano” contro l’introduzione del limite al numero degli idonei pari al 20% di coloro che seguono in graduatoria l’ultimo dei collocati nei posti previsti dal bando e, soprattutto, sul blocco dei concorsi.
La prima previsione non è ancora vigente, ma è stata introdotta nel disegno di legge di conversione del d.l. 44/2023. La seconda è contenuta nell’articolo 4, comma 1, del 4, del d.l. 61/2023: “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio …. nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori … pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi … quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”.
Non c’è dubbio che il taglio agli idonei, corredato dalla possibilità di scorrere le graduatorie solo a seguito di dimissioni entro i 6 mesi successivi all’assunzione dei vincitori, sul piano operativo comporti una rilevante complicazione. Infatti, assumere costa. E’ evidente che scorrere le graduatorie consente di reclutare con immediatezza e riduzione della spesa.
Tuttavia, gli enti locali non pare che sul tema possano vantare una piena trasparenza ed un’assenza assoluta di responsabilità.
L’urlo di dolore contro il taglio degli idonei e il blocco delle graduatorie è motivato, certo, dal possibile forte ritardo delle assunzioni, che per altro dovrebbe indurre a rivedere pubblicamente le immaginifiche previsioni sulle 170.000 assunzioni nella PA (sempre declamate senza indicare le corrispondenti cessazioni) nel 2023.
Però, il legislatore col d.l. 61/2023 ha cercato un complicato punto di equilibrio tra interessi contrapposti: tutelare la posizione delle persone colpite dall’alluvione e perseguire l’interesse pubblico all’attivazione dei concorsi pubblici. E’ evidente che i cittadini residenti nelle zone colpite dall’alluvione in questo momento non possono competere a parità di condizioni con gli altri cittadini italiani, forse non possono nemmeno candidarsi a un concorso. Un’attenzione per questi connazionali, che vivono in enti locali di una regione flagellata dall’alluvione, appare comunque opportuna.
In quanto ai “ritardi” nelle assunzioni, tuttavia appare anche giusto ricordare che se i comuni rinviano l’approvazione dei bilanci a luglio ed approvano il Piao a fine agosto, comunque restano privi, in assenza di stralci provvisori del Piao, della programmazione delle assunzioni, sicchè comunque non potrebbero assumere, ma per responsabilità loro, non per una norma che cerca di rimediare ai disagi alla popolazione emiliana e romagnola dall’alluvione.
Con schiettezza ed oggettività, c’è anche da ammettere che il tetto allo scorrimento degli idonei ha quanto meno il pregio di scongiurare quella sorta di “commercio delle graduatorie” che si è scatenato da anni. Infatti, Anci e Upi nella lettera rivolta al Governo affermano espressamente: “tale disposizione, fa di fatto venir meno la possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri enti prevista dall’articolo 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003”.
Manca, però, totalmente un’autocritica sul modo col quale le graduatorie in convenzione vengono gestite, medianti improbabili chiamate non rispettose delle posizioni in graduatoria con “avvisi di manifestazione di interesse”, attingimento dalla graduatoria e successiva reimmissione nella graduatoria del dipendente che non gradisca il posto, creazione di “graduatorifici” a beneficio di amici e tesserati di partito, come il caso del comune di Allumiere ha evidenziato.
La norma introdotta nella legge di conversione del d.l. 44/2023 forse è fin troppo drastica, ma occorre con urgenza un giusto punto di equilibrio nell’utilizzo selvaggio delle graduatorie.
Anci ed Upi, in ogni caso, dimostrano di non prendere nella dovuta considerazione le previsioni dell’articolo 3-bis e seguenti del d.l. 80/2021, che disciplinano lo strumento utilissimo delle selezioni uniche (tra enti convenzionati) per la formazione di idonei all’assunzione, sistema capace di concentrare la procedura selettiva in capo a soggetti dotati delle capacità necessarie, di reclutare candidati che restino per tre anni in graduatorie alle quali, poi, gli enti convenzionati possono attingere con semplici procedure di verifica dell’interesse o di limitate selezioni tra più interessati.
