Ancora sulla proroga dell’affidamento diretto.

Il Mit considera possibile la proroga di un affidamento diretto, purchè tale proroga sia prevista espressamente nei documenti di gara, pubblicati allo scopo. Come già si è evidenziato, il parere stesso incorre in una contraddizione in termini di carattere tecnico giuridico, laddove parla di “documenti di gara” Afferma il Mit col parere 3677/2025 in argomento:…

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Il Mit considera possibile la proroga di un affidamento diretto, purchè tale proroga sia prevista espressamente nei documenti di gara, pubblicati allo scopo.

Come già si è evidenziato, il parere stesso incorre in una contraddizione in termini di carattere tecnico giuridico, laddove parla di “documenti di gara”

Afferma il Mit col parere 3677/2025 in argomento: “laddove la stazione appaltante abbia stimato il valore dell’appalto comprensivo di proroghe e rinnovi ed il valore complessivo sia inferiore alle soglie di rilevanza europea e purché tali modifiche siano presenti ed esplicitate correttamente nei documenti di gara, la stessa potrà valutare di far ricorso alle procedure di cui all’art. 50 comma 1 del codice”.

I redattori evidentemente hanno trascurato il dato fondamentale che in un affidamento diretto “documenti di gara” non possono esservene, perchè non c’è gara.

Pertanto, il meccanismo previsto per le procedure di gara vere e proprie, consistente appunto nel rendere pubblico sin dall’origine il meccanismo della proroga eventuale, in modo da chiarire al mercato dei possibili concorrenti la portata dell’affidamento, evidentemente non può funzionare.

Se, poi, gli enti si avvalgono della sciagurata previsione dell’articolo 17, comma 2, del d.lgs 36/2023, che consente di adottare la determinazione di affidamento dopo aver individuato il contraente, senza preventiva pubblicazione della determinazione a contrattare, non si capisce davvero come sia possibile “pubblicare” preventivamente la proroga e, dunque, rendere in via preventiva trasparente l’intento di prolungare l’efficacia del contratto.

Ma, allora, come si risolve la questione? E’ ammissibile o no una proroga di un contratto affidato direttamente?

La proroga “tecnica”, quella cioè di cui all’articolo 120, comma 10, del codice, è manifestamente impossibile anche solo da concepire. La disposizione citata prevede: “Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”.

Poichè un “bando” e “documenti di gara” non vi sono, nè possono esservi, tale genere di proroga è platealmente inammissibile e darvi luogo determina una certa violazione del principio di rotazione.

Appare estremamente più serio e consono che le parti, nell’ambito della contrattazione privata sottesa all’affidamento diretto, valutino bene la portata della prestazione, concordando un serio cronoprogramma, invece di lasciare spazio a eventualità regolatorie che non dovrebbero appartenere alla negoziazione dell’affidamento diretto.

Resta qualche spazio per la proroga connessa ad esigenze straordinarie, prevista dal comma 11 dell’articolo 120 del codice: “In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.

Tale disposizione è posta a consentire la prosecuzione di un contratto che regoli una prestazione destinata a ripetersi nel tempo che non si può interrompere, qualora il processo di nuovo affidamento non consenta di riattivare la prestazione a conclusione di quella precedente, con una soluzione di continuità non accettabile.

Si tratta di un evento manifestabile anche nel caso di affidamento diretto, posto che non dipende dalle modalità di affidamento del contratto eventualmente prorogabile, ma dal sistema di affidamento del contratto successivo, soggetto a possibili ritardi.

Negare, quindi, la proroga per ragioni eccezionali ed urgenti, alle condizioni previste dal comma 11 dell’articolo 120, non avrebbe ragione alcuna. Anche perchè in questo caso non si tratta di una prestazione da programmare negli atti “di gara” o col “bando”, quindi si rivela compatibile con l’affidamento diretto ove pubblicazioni, bandi ed atti di gara, come più volte ricordato, non possono esistere.

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