Il filone giurisprudenziale, molto folto, che considera legittimo svolgere le progressioni verticali mediante anche prove scritte e/o colloqui, è da considerare del tutto erroneo.
In primo luogo, perchè non si tratta per nulla di procedure concorsuali, bensì di comparazione tra curriculum.
In secondo luogo, i criteri di comparazione sono fissati in modo tassativo dalla legge, articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 e, per le sciagurate progressioni in deroga, dall’articolo 13, commi 6 e seguenti, del Ccnl 16.11.2022: non v’è nessuna legittima possibilità per gli enti di introdurre criteri diversi mediante regolamento.
In terzo luogo, se un datore ha bisogno del colloquio come “strumento per valutare l’idoneità e la competenza professionale del lavoratore anelante alla progressione di carriera”, vuol dire che non conosce il dipendente ed attiva, dunque, le progressioni verticali “a buio”, fidando nella fortuna. Ma, le progressioni verticali, essendo uno strumento di strategia della copertura dei fabbisogni tale da consigliere l’ente di non ricorrere all’assunzione di persone non facenti già parte della propria dotazione, presuppongono che l’ente sia già al corrente di titoli, capacità ed esperienza di propri dipendenti: ed è proprio sulla base di questa cognizione che l’ente può decidere di coprire il fabbisogno non mediante concorso pubblico, bensì con progressione verticale.
Afferma il Tar Lazio, Roma, Sezione II, 24/02/2025, n. 04036 che “Il colloquio (cd. assessment), del resto, rappresenta comunemente uno strumento idoneo a verificare la attitudine del candidato a transitare nel diverso profilo richiesto, implicando la verifica delle competenze acquisite “sul campo” e la maggiore o minore rispondenza al profilo professionale superiore rispetto a quello nel quale l’esperienza è maturata“. Traspare da simile concetto come i Tar non abbiano, comprensibilmente, idea della materiale e concreta gestione e conduzione dei rapporti di lavoro. Se un ente ed i propri vertici per verificare le competenze acquisite sul campo avessero bisogno del colloquio, ci sarebbe da preoccuparsi: sarebbe la prova che non hanno nemmeno la più lontana idea delle attività e delle capacità operative dei propri dipendenti.
Le progressioni verticali, essendo uno strumento di strategia della copertura dei fabbisogni tale da consigliere l’ente di non ricorrere all’assunzione di persone non facenti già parte della propria dotazione, presuppongono che l’ente sia già a monte, al momento della pianificazione dei fabbisogni, al corrente di titoli, capacità ed esperienza di propri dipendenti: ed è proprio sulla base di questa cognizione che l’ente può decidere di coprire il fabbisogno non mediante concorso pubblico, bensì con progressione verticale.
Pertanto, oltre ad essere illegittimo prevedere prove e colloqui, del tutto estranee all’elenco tassativo dei parametri da comparare secondo legge e Ccnl, suona come assolutamente ridicolo rilevare idoneità e competenza professionale a valle del colloquio.
Le progressioni verticali non a caso sono disciplinate come comparazione esclusivamente documentale: si valuta quale tra gli aspiranti alla progressione, che per titoli ed esperienza siano già noti come potenzialmente in grado di ottenere la qualificazione superiore, sia il più indicato rispetto agli altri. Non si verifica, quindi “se” il candidato sia idoneo e competente, altrimenti la progressione nemmeno sarebbe giustificabile; si verifica “quanto” sia “più competente” degli altri candidati.
In quanto al regolamento come fonte di disciplina delle progressioni, la giurisprudenza che sostiene tale tesi incorre in un errore clamoroso.
Infatti, la materia dell’accesso agli impieghi ha una chiarissima riserva di legge, tale da impedire che in merito ad essa vi possano essere ingerenze dei contratti (da qui la nullità evidentissima delle progressioni “in deroga” regolate dai Ccnl), ma nemmeno dai regolamenti, in assenza di una disposizione normativa che demandi a tale fonte la competenza, nel caso di specie a completare i criteri di comparazione.
L’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 non contiene nessuna disposizione, né esplicita, né implicita, ma nemmeno alcun principio, che legittimi gli enti ad integrare i criteri mediante la fonte regolamentare.
