La sentenza del Tar Basilicata. Sez. I- del 30 ottobre 2025, n. 511 riguarda la legittimità o meno dell’annullamento in autotutela dell’affidamento, disposto in via diretta, di un incarico di progettazione, nel caso di omessa comunicazione alla parte interessata di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i).
Detta pronuncia ha ribadito che è illegittimo il provvedimento con il quale il Comune, in forza dei rilievi contenuti in una delibera ANAC, ha annullato in autotutela l’aggiudicazione e, in particolare, l’affidamento, disposto in via diretta, di un incarico professionale di progettazione, nel caso in cui:
1) sia motivato con riferimento al contrasto del medesimo affidamento con il divieto di artificioso frazionamento dell’appalto di cui all’art. 14, comma 6, del D.lgs. 36/2023, atteso che “la suddivisione della progettazione in più incarichi ha consentito di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto per due degli affidamenti, nonché la procedura negoziata sotto soglia per il terzo affidamento, laddove il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato, senz’altro, il superamento delle soglie previste dall’art. 50, comma 1, lett. b) ed e) del codice, con elusione, altresì, della soglia di rilevanza europea”;
2) il provvedimento di secondo grado sia stato adottato in carenza della preventiva comunicazione all’interessato di avvio del procedimento ex art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i; in tal caso, deve ritenersi che l’autotutela sub iudice sia stata indirizzata dalla P.A. comunale precipuamente nei confronti dell’aggiudicazione e non è da ricollegare a valutazioni di opportunità connesse all’esercizio dello ius poenitendi o ad una modificazione della situazione di fatto (profili di cui, invero, non vi è alcuna traccia nel provvedimento), ma, piuttosto chiaramente, al riconoscimento di un vizio di legittimità connotante il pregresso affidamento ab origine.
Con ogni effetto in termini di qualificazione giuridica dell’atto e di conseguente individuazione del paradigma normativo di riferimento, da rinvenirsi nell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990; ciò a più forte ragione ove l’Ente comunale non abbia evidenziato ragioni di urgenza potenzialmente in grado di esonerarlo dall’obbligo della suddetta comunicazione.
Il provvedimento sub iudice ha carattere discrezionale, in coerenza con la natura tipica del potere di autotutela di cui è espressione, dovendo anche escludersi, nel caso concreto, che la presupposta Delibera A.N.A.C. avesse qualsivoglia portata vincolante nei confronti del Comune (sì da poter intravedere un’ipotesi di autotutela doverosa): come si evince dal suo inequivoco tenore testuale, si è limitato a rappresentare una (ipotizzata) illegittimità dell’affidamento de quo, con “invito” al Comune a rappresentare “le valutazioni condotte, nonché le eventuali azioni intraprese”; ciò in linea con quanto previsto dal Regolamento dell’Autorità sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (approvato con la Delibera n. 270 del 20 giugno 2023), il cui art. 18 prevede che il procedimento di vigilanza attivato su segnalazione (fattispecie pertinente al caso) possa concludersi, come avvenuto nella vicenda in esame, con un mero “accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell’esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità”
