La recente sentenza del CGA – SEZ. GIURISDIZIONALE del 15 novembre 2024 n. 910 riguarda la sussistenza o meno della violazione della regola dell’anonimato nelle prove scritte dei concorsi pubblici, ove il candidato abbia volontariamente inserito la c.d. “brutta copia” – contenente il proprio nome e cognome – nel plico insieme alla c.d. “bella copia”.
Deve ritenersi violata la regola dell’anonimato delle prove scritte di un concorso (nella specie per l’abilitazione alla professione di avvocato), e, quindi, legittima la esclusione dal concorso stesso, nel caso in cui il candidato interessato abbia volontariamente inserito la c.d. “brutta copia” (contenente la indicazione del proprio nome e cognome) nel plico insieme alla c.d. “bella copia”; in tal caso, il concorrente ha omesso di esercitare la minima diligenza richiesta a tutti coloro che prendono parte a concorsi o ad esami di abilitazione.
L’apposizione, da parte del candidato, del proprio nome e cognome è, per definizione, idonea ad identificare con certezza l’identità del candidato.
Con ricorso in appello notificato il 26 settembre 2024 il ricorrente partecipante alla sessione di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2023, indetta con decreto del Ministro della Giustizia del 2 agosto 2023 – ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2529 del 2024, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., di rigetto del ricorso proposto per l’annullamento:
a) della delibera di cui al “Verbale di adunanza n. 15” del 7 febbraio 2024, consegnato alla ricorrente il 30 maggio 2024, con il quale la Sottocommissione per l’esame di avvocato, costituita presso la Corte d’Appello di Torino, aveva disposto l’annullamento dell’elaborato redatto dalla ricorrente, in sede di svolgimento della prova scritta per l’abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Catania;
b) dell’avviso di annullamento dell’elaborato, pubblicato il 5 aprile 2024;
c) dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nella parte in cui la ricorrente non era stata ammessa a sostenere la suddetta prova.
L’annullamento dell’elaborato scritto consegnato dalla ricorrente è così motivato: «La Commissione, aperta la busta, rileva che sul primo foglio sul quale la candidata ha trascritto la traccia del tema, ha indicato il proprio nome e cognome[…]facendosi pertanto riconoscere, e in ogni caso lasciando un segno di riconoscimento».
La ricorrente in primo grado ha lamentato – quale unico motivo di ricorso – eccesso di potere per palese iniquità e manifesta illogicità, violazione dei principi di buona fede e di collaborazione tra cittadini e P.A. (articoli 2 e 97 della Costituzione; articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 241/1990), difetto di motivazione, violazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del c.d. favor partecipationis, violazione del principio meritocratico (articoli 3, 51 e 97 della Costituzione), deducendo che il proprio nome e cognome era stato apposto sulla c.d. “brutta copia”, consegnata unitamente alla c.d. “bella copia”, e che in realtà non aveva inteso «consegnare la brutta copia e, quindi, sulla stessa aveva apposto il proprio nome e cognome per distinguerla dalla bella copia (che sapeva dover rimanere anonima). Sennonché, a ridosso della consegna, i Commissari presenti consigliavano di inserire nel plico anche la brutta copia per consentire un eventuale confronti nei casi di non intellegibilità o incompletezza della stesura in bella; cosicché, l’odierna ricorrente seguiva il consiglio dei Commissari ma, nella foga del momento, dimenticava di aver apposto nome e cognome in brutta» (pag. 3 del ricorso di primo grado); proseguiva la ricorrente deducendo che «il carattere macroscopico e lampante dei segni di riconoscimento apposti (il nome e il cognome riportati in bella mostra)» avrebbe reso «palese la buona fede della candidata e la natura di mera svista di quanto occorso»; affermava la ricorrente che l’annullamento dell’elaborato scritto – disposto dalla Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Torino – non sarebbe stato una misura proporzionale e necessaria, potendosi comunque procedere alla ricorrezione del compito previa eliminazione dei segni di riconoscimento, in ossequio al principio meritocratico ed ai principi di leale collaborazione, di conservazione degli atti giuridici e di favor partecipationis, anche in un’ottica di tutela del diritto al lavoro ed all’esercizio della professione.
A seguito del rigetto del ricorso, l’odierna appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, criticandone l’impianto motivazionale e riproponendo le doglianze articolate in prime
Il Collegio ha ritenuto il citato appello infondato.
I motivi della citata infondatezza sono i seguenti:
a) l ’art. 22, comma 1, del regio decreto n. 34/1937 – richiamato dall’art. 2, comma 9, del D.M. del 2 agosto 2023 – vieta al candidato di apporre sul tema svolto la “sottoscrizione” o “altro segno di riconoscimento”;
b) come affermato dalla Sezione, il principio dell’anonimato delle prove scritte nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione non può essere inteso in senso tassativo e assoluto, essendo necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (da ultimo C.g.a.r.s., sez. giur., n. 340 del 2023, che richiama ex multis Stato, sez. V, n. 1740 del 2012);
c) si deve precisare che la nozione di “intenzionalità” – ai fini che qui interessano – non è ristretta ai soli casi di dolo, ma comprende anche la condotta gravemente colposa del candidato, il quale renda riconoscibile il proprio elaborato scritto ponendo in essere una condotta contraria alle basilari regole di diligenza e di autoresponsabilità, come appunto avvenuto nel caso di specie;
d) anche qualora l’appellante non avesse la specifica intenzione di rendere riconoscibile il proprio elaborato, la candidata ha comunque volontariamente inserito la c.d. “brutta copia” (contenente il proprio nome e cognome) nel plico insieme alla c.d. “bella copia”, omettendo quindi di esercitare la minima diligenza richiesta a tutti coloro che prendano parte a concorsi o ad esami di abilitazione;
e) l’apposizione del proprio nome e cognome è per definizione idonea ad identificare con certezza l’identità del candidato.
