Il MIT, con il Parere n. 4027/2026, chiarisce che l’anticipazione ex art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023 è corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, coincidente con la consegna dei lavori. Il termine di 15 giorni è indicato come ordinatorio e l’erogazione è comunque subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria. La stazione appaltante può riconoscere l’anticipazione anche successivamente, valutando tempo trascorso, cronoprogramma, effettivo avvio e sviluppo del cantiere e le ragioni del ritardo nel deposito della garanzia, mantenendo il nesso funzionale con l’avvio dei lavori.
