In un appalto di servizi, ove è previsto il riassorbimento del personale alla fine del contratto, il gestore uscente non è tenuto a presentare il progetto di assorbimento.
Lo ha chiarito il T.A.R. Basilicata, con la sentenza 18 novembre 2025, n. 528.
La questione controversa
La questione sottoposta al Collegio riguardava a una procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione e operatività di un centro di permanenza per i rimpatri, un consorzio ha impugnato l’esito della selezione.
Tra i motivi di doglianza, il consorzio sosteneva che fosse stata disattesa la clausola sociale prevista dall’art. 102, in particolare riguardo alla presentazione del progetto di riassorbimento del personale.
A detta del ricorrente, l’impresa aggiudicataria, non avendo incluso tale documento all’interno dell’offerta tecnica, avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione, non essendo ammissibile una sua produzione successiva tramite soccorso istruttorio.
È inoltre rilevante osservare che l’aggiudicataria coincideva con il precedente gestore del servizio.
La disciplina recata dal codice dei contratti
In base all’articolo 102 (Impegni dell’operatore economico), comma 1, lettera c) del vigente Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara la richiesta agli operatori economici di assumere, tra gli altri obblighi, quello di “garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato”.
In questa prospettiva, il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che l’operatore economico debba specificare, all’interno dell’offerta, le modalità attraverso cui intende adempiere a tale obbligo.
Il disciplinare di gara, per quanto di interesse in questa sede, stabiliva inoltre che l’omissione, nell’offerta tecnica, del progetto di riassorbimento con cui l’operatore dichiara il rispetto dell’articolo 8 del presente disciplinare non poteva essere oggetto di soccorso istruttorio.
L’articolo 8 del medesimo disciplinare, relativamente a tale materia, precisava che: restando necessaria la coerenza con la propria struttura organizzativa e con le esigenze tecnico-organizzative e di impiego della manodopera previste dal nuovo contratto, l’aggiudicatario era obbligato a garantire la continuità occupazionale del personale impegnato nell’appalto, assorbendo con priorità nel proprio organico i lavoratori che già operavano alle dipendenze dell’aggiudicatario precedente.
Il Collegio ha ritenuto, attraverso una lettura complessiva e coordinata delle disposizioni citate – lettura condotta anche alla luce dei principi del risultato e della fiducia richiamati negli articoli 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici – che non potesse essere condivisa l’interpretazione della ricorrente volta a far scattare automaticamente l’esclusione dalla gara.
La decisione del Collegio
Secondo il Collegio, l’espressione “garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato” va intesa in primo luogo come l’obbligo, per l’appaltatore che subentra, di riassumere i dipendenti che erano stati utilizzati dal precedente affidatario per svolgere l’appalto.
Nel caso concreto, tuttavia, l’aggiudicatario non era un nuovo operatore, ma era lo stesso soggetto che già gestiva l’appalto.
Non si configurava quindi né un passaggio nella gestione del servizio né una diversa organizzazione del lavoro legata all’ingresso di un nuovo appaltatore, e non era nemmeno necessario verificare – tramite il programma di riassorbimento – le modalità di attuazione dell’impegno alla tutela dei livelli occupazionali.
In questa situazione così particolare, i giudici hanno dunque ritenuto che mancasse il presupposto per richiedere tale programma; imporne comunque la presentazione avrebbe significato ricadere in un eccesso di formalismo, sproporzionato rispetto al caso (in linea con Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 26).
Le Conclusioni
In definitiva, secondo il Collegio, poiché in quella situazione non erano presenti lavoratori da reintegrare, la dichiarazione d’impegno non avrebbe avuto alcun oggetto e, di conseguenza, sarebbe risultata superflua.
Inoltre, richiedere una dichiarazione con contenuto negativo sarebbe stato un mero formalismo, eccessivo e non proporzionato alla circostanza.
