Appalti: anticipazione del prezzo ed interessi legali

Con due pareri espressi dal MIT vengono affrontate le problematiche che possono nascere dall’erogazione dell’anticipazione del prezzo dell’appalto. Come noto, infatti, l’art. 125 del d.lgs. 36/2023, al fine di supportare l’operatore economico a far fronte alle spese iniziali di avvio del contratto, dispone che le stazioni appaltanti debbano erogare un’anticipazione a favore dell’appaltatore. I primi…

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Con due pareri espressi dal MIT vengono affrontate le problematiche che possono nascere dall’erogazione dell’anticipazione del prezzo dell’appalto.

Come noto, infatti, l’art. 125 del d.lgs. 36/2023, al fine di supportare l’operatore economico a far fronte alle spese iniziali di avvio del contratto, dispone che le stazioni appaltanti debbano erogare un’anticipazione a favore dell’appaltatore.

I primi periodi del comma 1 del citato articolo, così dispongono: “Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l’anticipazione, calcolata sull’importo dell’intero contratto, è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l’anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all’appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività”.

Il termine di decorrenza dell’anticipazione

Con il parere n. 4027 del 05/02/2026 il Ministero fa luce sugli aspetti relativi al termine da rispettare per effettuare l’anticipazione a cura della stazione appaltante.

Infatti, una Stazione appaltante chiedeva di chiarire se la liquidazione dell’anticipazione, di cui all’art 125 del Codice dei Contratti 36/2023, fosse possibile decorsi i 15 giorni dalla consegna lavori.

In particolare se un operatore economico fa emettere la polizza fideiussoria di anticipazione oltre i termini previsti per il pagamento (15 giorni dalla consegna lavori), preso atto che nel caso specifico non erano stati richiesti mai emissioni di SAL, ma erano passati oltre 3 mesi dalla consegna dei lavori.

Il Ministero ha riscontrato il quesito, puntualizzando che ai sensi dell’art. 125, comma 1, del Codice, nel caso di appalti di lavori, l‘anticipazione è corrisposta all‘appaltatore entro quindici giorni dall‘effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell‘esecuzione in via d‘urgenza, ai sensi dell‘articolo 17, commi 8 e 9.

Secondo il MIT, la lettura dell’intero comma 1 citato esplicita il nesso funzionale tra l’erogazione della anticipazione del corrispettivo all’appaltatore e l’effettivo “inizio della prestazione”.

Il Ministero ha osservato che il termine di quindici giorni indicato appare ordinatorio – non essendo caratterizzato espressamente come perentorio dalla legge – e che l’appaltatore decade dall’anticipazione “se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali“.

Peraltro, l’art. 125 subordina la mera erogazione della anticipazione alla prestazione da parte dell’appaltatore di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L’art. 125 del codice deve essere interpretato e applicato secondo le previsioni di cui agli artt. 1, 2 e 3, nello spirito dei quali la stazione appaltante può procedere alla erogazione della anticipazione contrattuale in favore dell’appaltatore anche in tempo successivo rispetto a quello ordinariamente previsto di 15 giorni, tenuto conto del tempo trascorso dalla consegna dei lavori, dell’articolazione del cronoprogramma, dell’effettivo avvio delle attività di cantiere e del loro sviluppo, delle ragioni addotte dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia, nel rispetto del nesso funzionale tra detta anticipazione e l’avvio dei lavori.

L’anticipazione del prezzo e gli interessi legali

Altra questione affrontata dal MIT riguarda il pagamento degli interessi legali, sempre in caso di anticipazione ex art. 125 del codice.

Si tratta del parere n. 4017 del 05/02/2026.

Nel caso specifico, è stato chiesto, nell’ambito di un appalto di lavori (con il recupero dell’importo anticipato in misura proporzionale ad ogni SAL, fino al completo recupero entro il SAL finale) come debbano essere gestiti gli interessi legali, ovvero se gli stessi siano dovuti solo in caso di decadenza dal beneficio dell’anticipazione oppure se la SA li debba trattenere, a prescindere, su ogni certificato di pagamento.

Il Ministero ha evidenziato che l’anticipazione consente all’appaltatore di ricevere un pagamento anticipato rispetto all’effettivo avanzamento dei lavori.

L’anticipazione è giuridicamente considerata parte del corrispettivo contrattuale e non un prestito oneroso.

L’anticipazione è concessa a fronte di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che deve coprire l’anticipazione stessa, più gli interessi legali che matureranno sul periodo di recupero dell’anticipazione, secondo il cronoprogramma dei lavori (art. 125 co1). 

Tuttavia gli interessi legali sull’anticipazione non sono automaticamente dovuti né trattenuti dalla stazione appaltante durante i SAL.

Infatti se l’appaltatore esegue regolarmente i lavori e l’anticipazione viene recuperata proporzionalmente nei SA L, non si applicano interessi legali sull’importo anticipato.

Qualora invece l’appaltatore decada dal beneficio (ad esempio per inadempimento, ritardo ingiustificato, o risoluzione del contratto), allora gli interessi legali decorrono dalla data di erogazione dell’anticipazione fino alla data di effettivo recupero così come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

In questo caso, la S.A. può richiedere la restituzione dell’anticipazione maggiorata degli interessi legali, come forma di compensazione per l’uso improprio del denaro pubblico.

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