La relazione illustrativa al bando tipo n. 1 fornisce indicazioni applicative sull’ all’obbligo per la stazione appaltante di indicare il contratto collettivo da applicare all’appalto
Come noto, l’art. 11 del Codice dei contratti stabilisce una serie di regole che la stazione appaltante deve applicare al fine di tutelare la posizione dei dipendenti impiegati nell’appalto.
La relazione illustrativa al bando tipo n. 1 fornisce utili indicazioni in merito alle modalità di applicazione di tale principio generale.
Le regole previste dal Codice dei contratti
Il Codice dei contratti fissa le seguenti regole di base:
1) al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
2) conseguentemente, nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione;
3) gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;
4) nei casi di cui al punto 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato:
- si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
- ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.
La relazione illustrativa al Bando tipo n. 1
La relazione illustrativa che accompagna il Bando tipo n. 1 fornisce una serie di dettagli operativi per attuare in modo corretto le prescrizioni del legislatore.
Gli adempimenti sono descritti nel paragrafo 7 della relazione e possono essere riassunti per step progressivi:
Step n. 1. Acquisizione del CPV
In via preliminare deve essere acquisito il corretto CPV dell’appalto. A tal fine, ANAC raccomanda di seguire le indicazioni contenute nel Comunicato della medesima del 9 maggio 2023.
Step n. 2. Verifica del tipo di appalto da bandire e delle esenzioni dall’obbligo di indicare il CCNL da applicare
L’attuazione del principio di cui all’art. 11 del Codice va collegato all’art. 57 (dedicato alle clausole sociali) del Codice medesimo. Dal combinato disposto dei citati due articoli si ricava che l’adempimento relativo alla indicazione negli atti di gara del contratto collettivo da applicare ai dipendenti utilizzati nell’appalto porta ad escludere:
– gli appalti di forniture senza posa in opera;
– i servizi di natura intellettuale.
Pertanto, la stazione appaltante deve verificare se si ricada in una delle citate ipotesi di esenzione.
Step n. 3. La S.A. deve indicare negli atti di gara il CCNL più attinente
Fuori dalle ipotesi sopra citate, la stazione appaltante deve indicare il contratto collettivo più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto. A tale proposito, la norma dell’art. 30, co. 4 del Codice ha cambiato il punto di riferimento per la scelta del contratto collettivo applicabile: non più l’attività prevalente esercitata dall’impresa, ma le prestazioni connesse all’oggetto dell’appalto da eseguire.
Il contratto da applicare può essere individuato mediante tabelle di raffronto tra codice ATECO e codice CPV. Alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono a disposizione una funzione che consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO.
Step n. 4. Ricerca del CCNL più corretto
Come ulteriore passaggio, ANAC evidenzia che si può verificare sull’archivio contratti del CNEL quali sono i contratti collettivi applicabili all’attività oggetto dell’appalto come sopra identificata. Tra questi, ai sensi dell’articolo 11 del codice, vanno selezionati i contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra cui individuare il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto o nella concessione. A tale proposito, l’ANAC fornisce nelle relazione illustrativa una serie di indicazioni (a tal fine si rinvia a pag. 12 della relazione illustrativa), per associale il codice ATECO al contratto di riferimento.
Step n. 5. Individuazione dell’organizzazione più rappresentativa
Per individuare le organizzazioni comparativamente più rappresentative, ANAC fornisce una serie di indici sintomatici:
– numero complessivo dei lavoratori occupati;
– numero complessivo delle imprese associate;
– diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
– numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
Un ulteriore elemento valido può essere rappresentato dall’esistenza di tabelle del costo del lavoro elaborate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal momento che tale elaborazione avviene sulla base dei CCNL ritenuti maggiormente rappresentativi in quello specifico settore economico.
Step n. 6 La verifica di equivalenza per i contratti collettivi diversi da quelli indicati negli atti di gara
Gli operatori economici potrebbero utilizzare un differente contratto collettivo rispetto a quello specificato negli atti di gara dalla stazione appaltante.
In questo caso lo devono indicare nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.
In tali casi, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all’articolo 110, sia per la parte economica che normativa.
Per garantire l’effettività degli impegni assunti, l’operatore economico si dovrebbe impegnare a dimostrare, in caso di aggiudicazione, il loro rispetto attraverso la messa a disposizione dei dati relativi al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori addetti all’affidamento.
ANAC, nella relazione illustrativa, anche a questo proposito indica una serie di strumenti (a tal proposito si rinvia alla pagina 12 della relazione illustrativa) che consentono di appurare i citati elementi.
L’Autority precisa che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile.
La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. Sul punto, ANAC evidenzia che la Circolare INL n. 2 del 28/07/2020 individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro. Pertanto, considerato che l’elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri.
L’Autorità, infine, puntualizza che l’articolo 11, del codice richiede la presentazione della dichiarazione di equivalenza all’aggiudicatario prima di procedere all’aggiudicazione. Tuttavia, le stazioni appaltanti sono sempre tenute, ai sensi dell’articolo 110 del codice, ad operare la verifica di congruità dell’offerta.
