Appalti di forniture: nessuna indicazione dei costi della manodopera per i servizi di post vendita

Negli appalti di forniture, anche se siano previsti servizi di assistenza post vendita, non vanno esplicitati nell’offerta, da parte del concorrente, i costi della manodopera, considerato che i suddetti servizi rientrano tra i costi indiretti dell’appaltatore. Lo ha chiarito il T.A.R. Sardegna sez. I, nella sentenza 2 luglio 2024 n. 516. La questione discussa In…

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Negli appalti di forniture, anche se siano previsti servizi di assistenza post vendita, non vanno esplicitati nell’offerta, da parte del concorrente, i costi della manodopera, considerato che i suddetti servizi rientrano tra i costi indiretti dell’appaltatore.

Lo ha chiarito il T.A.R. Sardegna sez. I, nella sentenza 2 luglio 2024 n. 516.

La questione discussa

In una complessa gara riguardante appalti per una Azienda sanitari era nata una controversia in merito al mancato adempimento in merito all’obbligo dichiarativo dei costi del personale da parte di una ditta concorrente.

L’impresa contestava la legittimità delle previsioni della legge di gara nella parte in cui estendeva gli obblighi dichiarativi, nell’offerta economica, anche a costi della manodopera che esulavano dalla “ratio” di tale adempimento.

Più nello specifico, l’operatore economico evidenziava che l’appalto aveva ad oggetto la fornitura, in “service”, di 5 lavaendoscopi, oltre ad armadi per l’asciugatura e la conservazione degli endoscopi, aventi le caratteristiche tecniche richieste dalla legge di gara, incluso tutto quanto fosse necessario per una corretta operatività strumentale, ovvero noleggio apparecchiature, servizio di assistenza tecnica (comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria) e somministrazione dei consumabili. Pertanto, i servizi accessori alla fornitura, quali l’assistenza “full risk”, rilevavano non in sé, ma al fine di garantire il perdurante corretto funzionamento dell’apparecchiatura fornita.

L’impresa evidenziava che l’impegno del personale nella commessa risultava assolutamente residuale ed esiguo per la commessa medesima, tanto da non poter assurgere ad elemento sostanziale su cui si fondava la competizione tra i concorrenti alla gara.

In particolare, la voce dei costi del personale impiegato nell’appalto (occasionalmente ed a rotazione, si faceva notare) atteneva e si qualificava come “costi aziendali” trasversalmente imputati alle numerose commesse per le quali detto personale prestava il proprio servizio in favore della ditta e, secondo il concorrente, non doveva essere oggetto di separata dichiarazione.

I costi indiretti del personale

I giudici hanno sottolineato la necessità di operare la distinzione, tra:

costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o adibito a servizi esterni;

“costi diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa (a definire tale distinzione vi sono molteplici pronunce: Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020 n. 6786; Id., sez. III, 26.10.2020 n. 6530)” (Cons. St., sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815; Tar Lazio sez. 3-quater 09.12.2023 n 18510).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in appalti del tutto omologhi a quello qui in esame, assume rilievo il fatto che le attività di “service” che accompagnano la fornitura riguardino, come nel caso di specie, servizi post-vendita tutti accessori rispetto alla fornitura oggetto dell’appalto, con la conseguenza che questi possono essere qualificati come costi indiretti per i quali non è richiesta l’indicazione del costo della mano d’opera.

Si è infatti affermato che “l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto(TAR Firenze, sez. I, 19 aprile 2022, n. 525; TAR Roma, sez. III, 12/07/2021, n. 8261; Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530).

La decisione dei giudici

Dalla lettura del capitolato emergeva che l’appalto in questione riguardava essenzialmente l’erogazione di una fornitura.

La fornitura dei beni in questione appariva incidere in maniera assolutamente maggioritaria rispetto alle ulteriori componenti dell’appalto.

Tali ulteriori componenti, estrinsecantesi nella posa in opera e nel servizio di assistenza e manutenzione, peraltro, risultavano essere attività non eseguite in via diretta dagli operatori concorrenti della gara in questione palesandosi, piuttosto, quali prestazioni specialistiche svolte in via diretta dal (sub)fornitore e incluse nel corrispettivo richiesto.

Secondo i giudici, in tale contesto, appariva dunque coerente l’operato della stazione appaltante, tenuto conto che la lex specialis, pertanto, non solo non richiedeva l’esibizione in offerta dei costi per la manodopera, ma circoscriveva l’onere dichiarativo all’esibizione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contenendo una specifica comminatoria di esclusione nel caso di inserimento nell’offerta economica di dati ultronei rispetto a quelli specificamente richiesti dalla stazione appaltante.

Quanto sopra, come già evidenziato, in linea con la tipologia e l’oggetto della commessa che atteneva essenzialmente all’erogazione di una fornitura.

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