Appalti: è davvero pensabile che la semplificazione passi per la riduzione del numero degli articoli del codice?

Su NT+ del 16.1.2024, l’articolo “Appalti, nuovo codice a rischio flop sulla semplificazione” di Mauro Salerno evidenzia i rischi che il nuovo codice dei contratti non riesca a risolvere i problemi dell’iper normazione e complicazione legati alla disciplina degli appalti. Nel sommarietto dell’articolo si legge: “Il nuovo testo approda in Parlamento con un numero di…

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Su NT+ del 16.1.2024, l’articolo “Appalti, nuovo codice a rischio flop sulla semplificazione” di Mauro Salerno evidenzia i rischi che il nuovo codice dei contratti non riesca a risolvere i problemi dell’iper normazione e complicazione legati alla disciplina degli appalti.

Nel sommarietto dell’articolo si legge: “Il nuovo testo approda in Parlamento con un numero di articoli superiore rispetto all’attuale. Pericolo incompiute su digitalizzazione, qualificazione Pa, e rating d’impresa. Buco sulla progettazione“. Molte altre, ed approfondite, sono le informazioni contenute nell’analisi.

Tuttavia, c’è qualcosa che stona: si tratta dell’idea che la semplificazione delle norme consista in un’operazione matematica connessa al numero degli articoli o delle parole delle leggi.

Sarebbe fin troppo facile, se davvero le cose stessero così. Ci si potrebbe affidare a quei text editor che tra le varie funzioni contengono anche quella con cui ridurre di una certa percentuale il numero di parole presenti. Una bella operazione meccanica, e via.

Purtroppo, però, l’operazione di semplificare è di natura logica, non connessa al numero di articoli o parole. Anzi, una buona tecnica di redazione delle norme sta proprio nel disaggregare il più possibile i precetti in articolati chiari e coerenti.

Risultano, forse di più piana lettura, facile interpretazione e semplice applicazione le leggi finanziarie o di bilancio, caratterizzate da un unico illeggibile articolo, composto di migliaia di commi? O è “semplice” un articolo con una rubrica ingannevole, che pare riferito ad un istituto, mentre al suo interno ne regola anche altri?

Ancora, semplificare significa ricondurre a unità, ridurre non le parole, ma i termini di una questione. Una frase eccessivamente sintetica può risultare ambigua. Meglio, allora, disaggregarla in più frasi, magari ordinate in punti elenco, indicando in modo quanto più chiaro possibile i casi distinti, le conseguenze, i precetti, le sanzioni.

Soprattutto, semplificare significa anche avere chiari gli impatti, le ricadute. Da anni, per gli appalti, prosegue l’equivoco massimo secondo il quale sarebbe semplificazione e velocizzazione l’affidamento diretto. Per poi scoprire che dietro questa modalità di scelta del contraente risiedono principi e modalità operative scivolosi e indefiniti: il livello delle progettazioni che tende a rattrappirsi, la rotazione, il problema della motivazione della selezione del contraente, il problema dell’impegno della spesa e della determinazione a contrattare, la possibilità di estendere ad un sistema che non è una gara criteri di scelta del contraente che sono, però, tipici delle gare vere e proprie.

Il sommarietto dell’articolo qui in commento evidenziato prima pone come qualifica come carenze del nuovo codice la qualificazione delle Pa e il rating di impresa, oltra alla digitalizzazione.

Ma, è il codice dei contratti la sede per affrontare la digitalizzazione, che consiste in un metodo organizzativo? E, a proposito di digitalizzazione, perchè allo scopo di semplificare non si è deciso di realizzare una piattaforma unica nazionale di gestione dell’iter degli appalti, invece di consentire la frammentazione di piattaforme proposte alle PA da un oligopolio di aziende, che poi hanno il problema della connessione dei dati alle banche dati pubbliche? Ancora: la qualificazione delle PA, che si trascina dietro il caos dei modelli di soggetti aggregatori (Consip, centrali di committenza regionali, stazioni uniche appaltanti, centrali uniche di committenza, comuni capoluogo o province/città metropolitane per i comuni non capoluogo, ma anche unioni di comuni), è una semplificazione, coi problemi della ripartizione delle funzioni di progettazione, validazione, tenuta della gara, affidamenti, fase di esecuzione? E con gli ulteriori problemi dell’inevitabile produzione di “liste di attesa” da parte delle amministrazioni non abilitate ad andare avanti autonomamente? E il rating delle imprese? Non sarebbe tutto più lineare se invece di immaginare rating e liste “bianche” si rendessero disponibili, invece, le liste “nere”, contenenti le imprese non aventi requisiti per contrattare con le PA?

Infine: quali di questi istituti, come rating, qualificazione, digitalizzazione, ma anche Rup che non è più responsabile unico, rotazione, regole sulla composizione delle commissioni di gara, il caos sugli affidamenti diretti, le tante deroghe ai limiti dei finanziamenti alla concessioni e molti altri ancora, sono contenuti nelle direttive Ue?

La prima delle semplificazioni consisterebbe nel rinunciare una volta e per sempre al gold plating, cioè il rivestimento delle norme delle direttive Ue con mille altre ulteriori norme e regole interne, una superfetazione causa primaria del caos normativo. Il goldplating sarebbe vietato: eppure il legislatore che ha prodotto il nefasto d.lgs 50/2016 e si sta accingendo ora a riformarlo continua a praticarlo a piene mani. E il problema sarebbe il numero degli articoli?

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