Appalti: i cortocircuiti nella valutazione del rispetto della normativa sui disabili

Mentre per quanto riguarda l’accesso ed i “segreti industriali” le PA rinunciano totalmente al proprio ruolo, rimettendo quasi sempre (in modo illegittimo) la decisione alla (puntuale) opposizione del controinteressato, nel caso esaminato dal Tar Marche, Sezione I, 1 luglio 2007, n. 559, si riscontra una chiara violazione delle regole di competenza. La vicenda deriva da…

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Mentre per quanto riguarda l’accesso ed i “segreti industriali” le PA rinunciano totalmente al proprio ruolo, rimettendo quasi sempre (in modo illegittimo) la decisione alla (puntuale) opposizione del controinteressato, nel caso esaminato dal Tar Marche, Sezione I, 1 luglio 2007, n. 559, si riscontra una chiara violazione delle regole di competenza.

La vicenda deriva da un appalto, nel quale l’operatore aggiudicatario presentava, come previsto dalla normativa, autocertificazione attestante la regolarità rispetto alle norme sui disabili.

Il Centro per l’Impiego, coinvolto nella verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva, la confermava, aggiungendo l’attestazione che la ricorrente non era soggetta alla legge 68/1999, in base ad un orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 1238/M20 del 2001, poiché il personale della vigilanza privata armata (l’appalto riguardava appunto servizi di vigilanza) era considerato equiparabile al personale di polizia, rendendo così applicabile la causa di esonero di cui all’articolo. 3, comma 4, della citata legge 68/1999 che limita il collocamento dei disabili nei soli servizi amministrativi.

Invece di attenersi alla verifica della dichiarazione, competenza esclusiva del centro per l’impiego, la stazione appaltante è entrata nel merito delle valutazioni espresse dai servizi per il lavoro, ritenendo non condivisibile l’orientamento interpretativo esposto in risposta alla verifica; la stazione appaltante ha ritenuto la posizione espressa dal centro per l’impiego “in contrasto con una sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 23/5/2017 n. 12911) secondo cui i servizi di vigilanza forniti da un’impresa privata non potevano considerarsi “servizio di polizia” ai fini dell’applicazione del citato art. 3, comma 4. Al riguardo venne anche interpellato il Ministero della Giustizia che, con nota del 11/3/2025, aderiva all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione”.

Si riscontrano qui due clamorosi errori:

  1. il primo è di natura procedimentale. Evidenzia il Tar Marche che per un verso la chiave di lettura della stazione appaltante è errata, poichè la sentenza della Cassazione è riferita ad una controversia di lavoro concernente un licenziamento e non ha a che vedere con la fattispecie dell’appalto; per altro verso, comunque, trattandosi di un’opposta lettura interpretativa di una norma, si sarebbe dovuto ammettere il soccorso istruttorio ed in quella sede l’impresa avrebbe avuto modo, come fatto in giudizio, di dimostrare che moltissime altre stazioni appaltanti nel resto d’Italia non hanno opposto alcunchè alla medesima situazione, oltre ad evidenziare di aver comunque assunto in disabile prima dell’indizione della gara;
  2. il secondo, è di natura sostanziale, anche se non affrontato dalla sentenza, e riguarda l’esercizio dei poteri. La verifica sul rispetto della legge 68/1999 è competenza esclusiva dei servizi per il lavoro: sono questi che si relazionano con le aziende per fare in modo che ottemperino agli obblighi di copertura delle quote di assunzioni “di riserva” di disabili. Sono i Cpi che attivano gli strumenti necessari allo scopo (assunzioni da graduatoria, preselezioni, convenzioni di programma, convenzioni di integrazione lavorativa, convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs 276/2003, computi, esoneri parziali, sospensioni) e sono sempre i centri per l’impiego, sulla base delle norme e prassi a verificare se l’attività svolta dalle imprese ricada nelle ipotesi normative di esonero dagli obblighi. Ancora, spetta solo ai Cpi rilevare l’inottemperanza ed agire nei confronti delle aziende inadempienti, coinvolgendo l’ispettorato del lavoro. Nessuno di questi compiti può essere esercitato dalle stazioni appaltanti. Che farebbero bene a cercare di svolgere in modo corretto la difficile attività di gestione delle procedure di gara, senza andare a cercare incombenze e competenze non proprie.

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