Appalti: partito il Fascicolo Elettronico dell’Operatore Economico

E’ entrata in vigore ieri (9 novembre 2022) la nuova disciplina concernente il Fascicolo dell’operatore economico (FVOE), il quale sostituisce il vecchio sistema di controllo dei requisiti dei concorrenti con il sistema Avcpass.     Il nuovo sistema è facoltativo per gli appalti di valore inferiore a 40.000 Euro, così come era previsto per l’analogo vecchio…

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E’ entrata in vigore ieri (9 novembre 2022) la nuova disciplina concernente il Fascicolo dell’operatore economico (FVOE), il quale sostituisce il vecchio sistema di controllo dei requisiti dei concorrenti con il sistema Avcpass.

    Il nuovo sistema è facoltativo per gli appalti di valore inferiore a 40.000 Euro, così come era previsto per l’analogo vecchio sistema Avcpass.

    Modalità procedimentali

    Secondo le indicazioni fornite nella Deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, deve acquisire il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.

    L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, deve indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

    Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

    Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.

    Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l’inversione procedimentale prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall’articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali.

    Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all’uopo assegnato.

    In caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria deve acquisire il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico.

    In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice  deve produrre il PASSOE.

    L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice. 

    Cosa indicare negli atti di gara

    Le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara che:

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE; 

b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

    Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

    Adempimenti del RUP

    Per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE). 

    Ai fini dell’utilizzo del FVOE, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione. 

    Le stazioni appaltanti devono nominare, nell’ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.

    L’accesso al FVOE è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG

    Il Responsabile del Procedimento deve comunicare i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG.

    Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso.

    Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste dal FVOE. 

    Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti deve integrare o confermare, utilizzando l’apposita funzionalità del FVOE, l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.

    Tale conferma determina un blocco della funzione di modifica dell’elenco dei soggetti ammessi alla gara. 

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