La verifica dell’equivalenza dei CCNL costituisce un’attività doverosa per le stazioni appaltanti.
A ricordarcelo è la sentenza Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 28/04/2026, n. 2724.
Il caso trattato
Nel caso all’esame del Collegio, la società ricorrente, gestore uscente del servizio di manutenzione riparativa e del presidio delle cabine elettriche, aveva partecipato alla procedura volta all’individuazione del nuovo operatore economico cui affidare il medesimo servizio, mediante la stipula dii un Accordo Quadro.
La ricorrente contestava il modus procedendi della Stazione appaltante che non avrebbe approfondito né analizzato la sussistenza di una effettiva equivalenza tra il CCNL previsto dalla medesima e quello applicato dall’impresa aggiudicataria.
Infatti, nel provvedimento di aggiudicazione la S.a. aveva citato la relazione del RUP, la quale dava atto del fatto che la controinteressata avesse indicato un CCNL diverso, rispetto a quello individuato dalla S.A., ma non recava alcuna motivazione e/o relazione specifica sul punto dell’equivalenza o meno tra i due CCNL (ovvero Edile e Metalmeccanici).
Invece, l’art. 11 del d.lgs. 36/2023, in un’ottica di maggiore protezione dei lavoratori e al fine di scongiurare un allineamento al ribasso delle tutele erogate ai lavoratori, impone all’operatore economico di rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nella lex specialis, elevandole a vero e proprio requisito minimo dell’offerta, che dovrà pertanto essere formulata conformemente.
La valutazione di equivalenza che la S.A. era chiamata a compiere doveva dunque investire tanto l’aspetto normativo tanto quello economico (e dunque non doveva riferirsi unicamente al rispetto dei minimi tabellari bensì, in generale, a tutto il trattamento economico spettante agli operatori), ma, nel caso di specie, tale valutazione non era stata correttamente compiuta.
Le conclusioni del Collegio
I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse fondato.
Secondo il Collegio, il punto di partenza è la disciplina prevista dall’art. 11 del codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), che regola l’applicazione dei contratti collettivi nei contratti pubblici e il cosiddetto “giudizio di equivalenza” tra diversi CCNL.
In sintesi, la norma stabilisce che nei lavori, servizi e forniture pubbliche deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale coerente con il settore e con l’attività svolta.
Le stazioni appaltanti sono obbligate a indicare questo contratto già nei documenti di gara.
Tuttavia, agli operatori economici è consentito proporre un contratto diverso, a condizione che garantisca ai lavoratori tutele equivalenti, sia dal punto di vista economico sia normativo.
Quando viene proposto un contratto differente, si attiva un subprocedimento obbligatorio: la stazione appaltante deve verificare concretamente l’equivalenza delle tutele, attraverso un’analisi simile a quella prevista per la verifica delle offerte anomale.
Questo controllo è una valutazione tecnica discrezionale, sindacabile dal giudice solo in presenza di evidenti irragionevolezze o errori.
La giurisprudenza evidenzia che il nuovo codice restringe la libertà delle imprese rispetto al passato, rafforzando la tutela dei lavoratori.
Il rispetto delle condizioni minime previste dal contratto indicato dalla stazione appaltante diventa infatti un requisito essenziale dell’offerta, e non più solo un elemento valutabile in sede di anomalia.
Di conseguenza, un operatore può essere escluso dalla gara se non dimostra l’effettiva equivalenza del contratto proposto.
Le conclusioni
In conclusione, le imprese restano libere di scegliere il contratto collettivo, ma non possono utilizzare condizioni peggiorative come leva competitiva.
La verifica dell’equivalenza delle tutele è obbligatoria e costituisce un passaggio necessario per la legittimità dell’aggiudicazione: senza questo controllo, o in caso di esito negativo, l’affidamento risulta illegittimo.
