Appalti: via libera all’accesso ai dati personali “semplici”

Per l’accesso ai dati personali, nell’ambito dei pubblici appalti, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari), né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse…

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Per l’accesso ai dati personali, nell’ambito dei pubblici appalti, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari), né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico.

Le regole suddette, trovano applicazione anche sotto l’egida del d.lgs. 36/2023, il quale disciplina la materia dell’accesso agli atti negli articoli 35 e 36.

Lo ha affermato il T.A.R. Milano, sentenza n. 3124 del 11 novembre 2024.

Il caso esaminato

Nel caso trattato, un operatore economico aveva partecipato alla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di lavanolo e lavanderia per gli Enti del Sistema Sanitario.

L’operatore economico si era classificato al secondo posto e aveva inoltrato, ai sensi dell’art. 22 della legge n 241/1990 e dell’art. 35, comma 5, d.lgs 36/2023, istanza di accesso agli atti di gara al fine di vagliare la possibilità e la utilità di un’azione dinanzi al Giudice competente a tutela del suo interesse tanto al ribaltamento della graduatoria in suo favore, quanto al rinnovamento delle operazioni di gara.

In seguito il concorrente aveva impugnato sia l’aggiudicazione che gli atti di gara evidenziando, in relazione alla posizione dell’aggiudicataria, la mancanza dei requisiti generali di partecipazione.

Contestualmente alla proposizione del ricorso, aveva impugnato anche le note di riscontro alla istanza ostensiva nella parte in cui non avevano disposto l’accesso ad una parte della documentazione richiesta, ossia tutta la parte amministrativa relativa al soccorso istruttorio ed ai chiarimenti richiesti dal seggio di gara per valutare la onorabilità delle imprese aggiudicatarie e gli atti del procedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali.

Nel gravame relativo all’accesso documentale si affermava la sussistenza del “collegamento tra documento e difesa” in quanto la documentazione oggetto della richiesta ostensiva era volta a tutelare la posizione giuridica fatta valere in giudizio e pertanto, l’istanza di accesso avrebbe avuto natura difensiva ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, sicché, secondo la ricorrente, trovava applicazione il criterio generale della necessità dell’accesso.

Le indicazioni fornite dei giudici

I giudici hanno sostenuto che sussisteva, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, e degli artt. 22, comma 1, lett. b) e 24, comma 7, legge n. 241/1990, l’interesse (strumentale) di parte ricorrente ad acquisire la documentazione richiesta concernente i requisiti generali dell’aggiudicataria, in quanto era strumentale alla tutela della situazione giuridica che era stata fatta valere nello specifico giudizio in corso di svolgimento.

Premesso quanto sopra, si rendeva necessario verificare la correttezza della condotta della stazione appaltante nel riscontrare l’istanza di accesso avente natura difensiva.

Con riferimento alla documentazione della controinteressata, che era stata rilasciata con omissis, emergeva che i documenti trasmessi risultavano essere oscurati con riferimento ai dati personali dei soggetti ivi indicati ossia nomi, date di nascita, residenze e documenti di riconoscimento.

I dati che erano stati oscurati avevano natura di dati personali generici idonei ad identificare il soggetto interessato, sicché tali dati non avevano natura di dati personali sensibili (quali definiti dall’art. 9 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) o di dati giudiziari (quali definiti dall’art. 10 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) oppure di dati super-sensibili (art. 60, d.lgs. n. 196/1996).

I giudici hanno rammentato che, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza (nella specie, cd. generica), secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari), né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 19/2020).

Conclusioni

Nella fattispecie l’acquisizione dei dati personali generici consentiva alla ricorrente di meglio difendere la propria posizione in giudizio in quanto, una volta acquisiti tali dati, avrebbero potuto essere svolti ulteriori approfondimenti in ordine ai requisiti di capacità morale sui soggetti della compagine societaria dell’aggiudicataria, approfondimenti che potevano essere condotti soltanto ove in possesso dei dati idonei ad individuare gli interessati.

Secondo i giudici, la stazione appaltante era allora tenuta a rilasciare la documentazione suddetta in chiaro, ossia senza omissis, indicata nei motivi aggiunti.

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