Assunzioni in esercizio provvisorio

Nel corso dei lavori di approvazione della legge di conversione del d.l. 104/2023 è stato approvato un più che mai opportuno emendamento proposto dall’Anci, finalizzato a togliere, finalmente, ogni dubbio sulla possibilità di assumere in esercizio provvisorio. Si tratta di una norma di interpretazione autentica, avente quindi portata retroattiva, il cui testo è il seguente:…

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Nel corso dei lavori di approvazione della legge di conversione del d.l. 104/2023 è stato approvato un più che mai opportuno emendamento proposto dall’Anci, finalizzato a togliere, finalmente, ogni dubbio sulla possibilità di assumere in esercizio provvisorio.

Si tratta di una norma di interpretazione autentica, avente quindi portata retroattiva, il cui testo è il seguente:

Art. 21-bis.
(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in
esercizio provvisorio)

  1. All’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “gli
    enti possono impegnare solo spese correnti” si interpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
  2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate
    dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio”.

L’entrata in vigore di tale disposizione eliminerà, per sempre ed una buona volta il dubbio sulla possibilità di assumere anche in esercizio provvisorio.

Possibilità a ben vedere, tuttavia, da sempre esistita, ma poco esplorata dalle amministrazioni, scoraggiate da un dedalo di norme non sempre chiarissime, che l’emendamento spazza via.

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