Quanto al principio giurisprudenziale della necessaria onerosità del contratto di avvalimento [1], il Consiglio di Stato (sentenza n.1478/2024) ha reso alcuni chiarimenti. In particolare, tale principio andrebbe applicato non alla lettera soprattutto se le parti contraenti non siano imprenditori che, in quanto tali, si presume ambiscano al perseguimento dell’utile. Infatti, rispetto a quest’ultima categoria di soggetti, sarebbe del tutto plausibile far discendere dalla eccessiva esiguità del corrispettivo pattuito – a fronte dell’oggettiva rilevanza economica delle risorse messe a disposizione da parte dell’ausiliaria e dello stesso importo complessivo dell’appalto – il corollario del carattere solo apparente e formale degli impegni assunti. A diversa conclusione, però, dovrebbe giungersi se si discuta di soggetti che ricerchino scopi di ordine solidaristico e socialmente rilevanti, perseguiti attraverso l’apporto prevalente di volontari. In tali fattispecie, invero, lo stesso concorso offerto mediante il prestito dei requisiti ad altra organizzazione allo scopo di raggiungere, per il tramite di quest’ultima, le finalità di carattere solidaristico che ne informano l’assetto statutario, contribuirebbe alla connotazione causale dell’avvalimento stipulato e, quindi, alla dimostrazione della serietà degli impegni assunti dall’ausiliaria.
[1] Quale garanzia della serietà dello stesso e della effettività degli impegni assunti dall’ausiliaria nei confronti della ausiliata e della s.a.
