Il MIT, con parere n. 3353/2025, chiarisce che l’obbligo di utilizzo del BIM si applica anche in caso di adeguamento di un progetto preesistente al D.lgs. 36/2023, qualora il nuovo appalto, ad esempio per il completamento di un’opera interrotta, abbia un valore stimato superiore ai 2 milioni di euro. Il chiarimento riguarda i casi in cui un progetto redatto sotto il vigore del precedente Codice (D.lgs. 50/2016) deve essere adeguato al nuovo quadro normativo per essere posto a base di gara in un appalto integrato. In questo contesto, il MIT ribadisce che vanno adottati i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale ai sensi dell’art. 43 del nuovo Codice. L’unica deroga ammessa riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che la progettazione non sia già stata impostata in BIM.
