Quella dell’eliminazione o del taglio degli idonei nelle graduatorie dei concorsi è una fissazione ricorrente da parte del Legislatore. Che, puntualmente, poi torna sui propri passi, per la semplice ragione dell’inutilità di tale scelta.
Per restare a tempi recenti (ma nemmeno tanto), già con la legge delega di riforma del lavoro pubblico all’epoca del Ministro Madia, la legge 124/2015, si introdusse un criterio di delega tetragono e rutilante: “esclusione di graduatorie di idonei”. Non se ne fece niente.
Successivamente, un altro Ministro della Funzione Pubblica, la Bongiorno, pensò di non consentire la produzione di liste di idonei nei concorsi. Era l’epoca del disegno della “legge concretezza”. Alla stampa, l’allora inquilina di Palazzo Vidoni spiegava che si sarebbe inserito un principio: “chi vince un concorso è vincitore. Chi vince vince, chi perde perde”, perchè “nella Pa servono nuove assunzioni, nuove professionalità” e non si deve “assumere tanto per assumere, ma “assumere nei settori strategici rispettando le leggi. Professionalità, competenza e rispetto delle graduatorie se vi sono i presupposti”. Anche in questo caso, all’enunciazione delle intenzioni non fece seguito nulla.
Ma, nel tempo si è radicata l’idea che i concorsi debbano avere un risultato “secco”, senza lasciare gli “idonei” nell’incertezza per lungo tempo, anche perchè se lo scopo del concorso pubblico è selezionare i “migliori”, allora occorre scegliere i candidati più meritevoli, sicchè quelli piazzati nelle graduatorie in posizioni troppo lontane da quelle utili per l’assunzione non possono, in astratto considerarsi come in possesso dei requisiti necessari all’assunzione.
A questo, si aggiunga l’ulteriore idea, maturata sempre negli anni, che la PA, proprio perchè deve puntare ad assumere le migliori professionalità possibili e le più aggiornate, dovrebbe semmai attivare concorsi annualmente, così da rendere di fatto inutile la produzione di graduatorie lunghe e piene di idonei.
Così, l’idea del “taglia idonei” è tornata nuovamente agli onori di chi pensa e scrive le leggi nel 2023, col d.l. 44/2023, per confluire nell’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001, nel quale si reperisce il seguente precetto: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”.
La giustificazione di fondo di questo intervento normativo è sempre stata la stessa: le riforme dei concorsi hanno permesso la loro velocizzazione, sicchè per le amministrazioni risulta più razionale assumere i candidati realmente più meritevoli e, semmai fare altri concorsi in successione.
Ma, tra i bellissimi pensieri astratti e la realtà delle cose, c’è sempre un oceano. Se è vero che la digitalizzazione permette di tenere i concorsi in modo rapido, chi suggerisce norme come il taglia idonei spesso dimentica quanto lungo e complesso sia il percorso da compiere prima di giungere a bandire un concorso. Tra i principali passaggi, con riferimento agli enti locali: previsione della spesa nel Dup, approvazione del bilancio di previsione, approvazione della specifica Sezione del Piao col Piano dei fabbisogni contenente le strategie per il reclutamento, previa informazione ai sindacati; verifica delle capacità assunzionali; rilevazione di eventuali esuberi; determinazione della dotazione organica; individuazione delle priorità delle assunzioni da effettuare; invii vari dei documenti visti prima alla Bdap e accertamento dell’aggiornamento dei regolamenti per il funzionamento del comitato pari opportunità.
Il tutto, poi, contornato dall’accertamento dell’esistenza di un vigente contratto di servizio col fornitore delle piattaforme per la gestione dei concorsi on line, o, in caso contrario, dalla necessità di appaltarlo; poi, la definizione dei profili professionali, la formazione del bando, l’adozione della determina che lo approva.
Come se non bastasse, e al netto delle incoerenti e confusionarie norme che in questi giorni si stanno inseguendo, far precedere il concorso dalla verifica dell’esistenza di personale inserito nelle liste dei dipendenti in disponibilità ai fini della mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 34-bis del d.lgs 165/2001 e l’espletamento della mobilità volontaria propedeutica ai concorsi, ex articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001. Poi, naturalmente, il bando si deve pubblicare e il concorso tenerlo; nominare la commissione, esaminare gli elaborati, verificare la conoscenza delle lingue, valutare i colloqui, ammettere, escludere, formare le graduatorie, approvarle. Una fatica immane.
Oltre tutto, gli enunciati condivisibilissimi sulla necessità di acquisire nuove competenze e valorizzare il merito in particolare dei giovani, sono puntualmente contraddetti da progressioni verticali riservate anche a chi non abbia i titoli di studio per accedere mediante concorso pubblico, da norme sul trattenimento in servizio dei pensionandi o sugli incarichi a pensionati.
La legge 207/2024, poi, ha ripristinato (non per il comparto Funzioni Locali) il tetto al turn over, computandolo nel 75% della spesa per il personale cessato nel 2024.,
In presenza di tutti questi elementi, allora, passando dalla teoria da laboratori e think tank operanti in torri d’avorio, alla realtà dei fatti, la domanda è: vale davvero la pena sprecare l’immensa quantità di energie utilizzata per attivare i concorsi, rinunciando nei fatti al metodo più semplice ed economico per assumere, cioè scorrere le graduatoria così difficoltosamente create?
Il “taglia idonei” è una regola oggettivamente, nel quadro sopra ricordato, disfunzionale ed insensata, basata solo su analisi teoriche astrattamente corrette (fare molti concorsi veloci e valorizzare solo i meritevoli), ma impraticabili.
Così, anche questa volta il taglio agli idonei, grazie al “decreto PA”, andrà in soffitta. Per ora, solo per gli anni 2024 e 2025. Si prevede, infatti, che “Alle graduatorie approvate nell’anno 2024 e a quelle dei concorsi banditi nel periodo di vigenza della riduzione del turn over di cui all’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applica il limite di cui al quarto periodo dell’articolo 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Si tratta di una sospensione attualmente connessa proprio al ripristino del tetto al turn over pari al 75% della spesa delle cessazioni.
Molto meglio sarebbe se si cancellasse una volta e per sempre, senza ripensamenti e senza più dare retta ai consigli dei consulenti che da decenni battono la grancassa del “taglia idonei”, qualsiasi norma che impedisca la formazione di una graduatoria congrua da scorrere.
C’è, oltre tutto, un problema. Su Il Messaggero del 25.2.2025, nell’articolo “Assunzioni, dal governo stop alla “taglia idonei” «Più chance ai concorsi»” si dà per scontato che la sospensione dell’inopportuno limite al numero degli idonei riguardi anche regioni ed enti locali.
Si è, però, visto sopra che il “decreto PA” riconnette la sospensione del “taglia idonei” alla riduzione del turn over: riduzione che per regioni ed enti locali, tuttavia, non opera.
Ragioni di razionalità inducono a ritenere che la sospensione del “taglia idonei” effettivamente possa considerarsi efficace anche per gli enti locali, ma non si vorrebbe che emergano letture restrittive: un chiarimento normativo, in sede di conversione del decreto PA, sarebbe utile ad eliminare ogni incertezza. Ma, si ribadisce, meglio ancora sarebbe cancellare per sempre il “taglia idonei”.
