Gli incarichi di supporto e formazione operativa al personale neo assunto di un ente che sono conferiti ad ex dipendenti in quiescenza non rientrano nel divieto per cui questo personale non può essere destinatario di incarichi di consulenza, di studio, dirigenziali e direttivi.
E’ questo l’orientamento che sta diventando maggioritario tra le sezioni regioni di controllo della Corte dei Conti. In senso positivo si sono espresse nelle scorse settimane le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 66/2023 e del Lazio n. 88/2023. In senso diverso si deve ricordare la deliberazione della sezione della Sardegna n. 139/2022.
Per espressa previsione normativa, ai pensionati possono essere conferiti incarichi di consulenza e supporto al RUP nell’ambito dei progetti PNRR e, più in generale, per tutti i progetti finanziati dall’Unione Europea e dal fondo di coesione. In via eccezionale, dimostrando cioè l’inesistenza delle professionalità all’interno dell’ente ed a condizione di avviare le procedure di assunzione, ci si può spingere fino al conferimento di incarichi di RUP. Tali possibilità potrebbero essere ampliate nella legge di conversione del dl n. 44/2023.
I pensionati, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 3, comma 11, della legge n. 56/2019, cd concretezza, possono essere nominati come presidenti o componenti delle commissioni di concorso a condizione che abbiano svolto la qualifica che consente il conferimento di questo incarico e che non siano stati collocati in quiescenza da più di 4 anni, soglia che con la riforma del dpr n. 487/1994 potrebbe essere portata a 3 anni.
Non vi sono dubbi che i pensionati possano essere destinatari di incarichi di tipo professionale, con riferimento quindi a quelli disciplinati dal d.lgs. n. 36/2023, come ad esempio l’assistenza in giudizio, la progettazione di opere pubbliche etc. Ed ancora che possano far parte degli organismi di valutazione e di revisione contabile e che possano essere nominati come commissari di enti locali.
Occorre ricordare che coloro che sono cessati dal servizio con la cd quota 100 possono nei primi anni ricevere incarichi che, complessivamente, non eccedano la soglia massima di 5.000 euro nell’anno.
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FORMAZIONE E SUPPORTO AI PENSIONATI
I giudici contabili liguri ci ricordano nel prima ricordato parere che, “sulla portata di tale disposizione normativa (nda di limitazione degli incarichi conferibili ai pensionati) sono intervenute due circolari della Funzione Pubblica (circolare 6/2014 integrata dalla circolare 4/2015), le quali hanno sottolineato che “la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica .. Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati… L’interpretazione restrittiva della disposizione normativa è anche dettata dall’esigenza di evitare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purchè imposte in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico”. Leggiamo ancora nel parere che le “Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno ritenuto legittimo il conferimento di un incarico a personale in quiescenza per lo svolgimento di funzioni di staff al Sindaco, ai sensi dell’articolo 90 TUEL, purchè il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza”, fissando così il principio per cui “occorre prescindere dal nomen juris utilizzato e guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato”.
Viene aggiunto che la “formazione specialistica e affiancamento è più correttamente definibile in termini di formazione operativa (sul presupposto che la formazione teorica non sia necessaria, essendo le competenze del dipendente state già valutate in sede di assunzione dello stesso) e primo affiancamento”.
Viene tratta la seguente conclusione: se l’attività “consiste nella formazione operativa e nel primo affiancamento del personale neo-assunto ciò non integra né un’attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Al contrario, si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza, nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. In conseguenza della ricostruzione delle nozioni in esame e della pacifica natura eccezionale del divieto contemplato dall’articolo 5, comma 9, decreto-legge n. 95/2012, l’attività descritta non costituisce né incarico di studio, né consulenza, e pertanto è estranea all’ambito applicazione della disposizione”. Comunque occorre rispettare i vincoli dettati dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001.
Nella stessa direzione si muove la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 88/2023: “se il divieto riguarda l’attività di studio e quella di consulenza, può ritenersi consentita quella di assistenza nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile”.
Di conseguenza i giudici contabili laziali ci dicono che “gli incarichi riferibili alle attività di assistenza devono essere non assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata: incarichi di studio e consulenza, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo. Per completezza, si rammenta, altresì, che gli incarichi da conferire non devono configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quella del comma 6 dell’art. 7 del testo unico del pubblico impiego”.
IL DIVIETO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA A PENSIONATI
Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 139/2022, nell’ambito della consulenza rientra anche il supporto professionale reso da un soggetto che ha una specifica qualificazione. Tanto più se si tratta di attività che non sono caratterizzate da una chiara distinzione rispetto alle attività interne all’amministrazione stessa. Nella sostanza non si registrerebbero modifiche o innovazioni significative rispetto alle attività svolte in precedenza nella veste di responsabile, salvo la firma dei provvedimenti finali e/o a valenza esterna.
Leggiamo che “occorre verificare se l’opera che si intende prestare consista o meno in attività di consulenza –corrispondente ad attività già in precedenza svolte presso la stessa Amministrazione – espressamente vietata dalla normativa in applicazione. Ebbene, la risposta a tale quesito non può che essere affermativa, ove si consideri che il concetto di consulenza implica essenzialmente un supporto professionale svolto a favore di altro soggetto, che necessita di competenza qualificata per essere adiuvato o formato in determinate materie specialistiche. Né può dubitarsi che la relativa attività sarebbe corrispondente a quella già in precedenza svolta dall’interessato presso lo stesso comune: ed infatti, per ammissione dell’ente locale, la stessa consisterebbe in un supporto nelle aree di competenza amministrativa e finanziaria per le quali il funzionario in questione ha assicurato il proprio apporto fino al momento del suo collocamento in quiescenza, lasciando così un vuoto in organico non altrimenti colmabile”.
