Ccnl 16.11.2022: come funziona la conservazione delle posizioni economiche acquisite nelle nuove progressioni orizzontali

I dipendenti collocati in posizioni economiche superiori a quelle di ingresso conserveranno le maggiorazioni conseguite per effetto delle pregresse progressioni orizzontali anche dopo che, a partire dall1.4.2023, divenga efficace il nuovo ordinamento professionale. Il Ccnl 16.11.2022 modifica in modo consistente le progressioni orizzontali: non avverranno più con l’acquisizione di progressive posizioni economiche differenziate rispetto a…

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I dipendenti collocati in posizioni economiche superiori a quelle di ingresso conserveranno le maggiorazioni conseguite per effetto delle pregresse progressioni orizzontali anche dopo che, a partire dall1.4.2023, divenga efficace il nuovo ordinamento professionale.

Il Ccnl 16.11.2022 modifica in modo consistente le progressioni orizzontali: non avverranno più con l’acquisizione di progressive posizioni economiche differenziate rispetto a quelle di ingresso e progressivamente crescenti, bensì attraverso differenziali stipendiali di importo sempre uguale.

Se, dunque, fino ad oggi siamo stati abituati a considerare il dipendente classificato in categoria C specificandone la posizione economica (da 1 a 5), con l’entrata a regime del nuovo ordinamento ciascun dipendente sarà inquadrato con la sola declaratoria dell’area di ascrizione: Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione.

Ma, un dipendente, poniamo, inquadrato in Categoria D, posizione economica 6 (la massima), col nuovo Ccnl potrà concorrere ai differenziali stipendiali o, invece, gli aumenti già acquisiti “assorbono” i differenziali stessi?

La risposta è: il dipendente attualmente in D6 consolida il proprio trattamento economico e può concorrere ad acquisire ulteriori differenziali stipendiali.

Lo dispone l’articolo 78, comma 4, del Ccnl: “Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso”.

Per cui, una volta reinquadrati i dipendenti nella nuova area di inquadramento, accadrà che tanto quelli provenienti da posizioni economiche elevate dell’ex categoria, quanto quelli provenienti da posizioni economiche di ingresso o comunque basse dell’ex categoria, concorreranno tra loro per i differenziali.

Poniamo un esempio pratico. Si attiva la progressione orizzontale (che va svolta distintamente “per area”) per l’area Istruttori. Possono concorrere:

  1. un dipendente precedentemente inquadrato nella categoria C1, con retribuzione consolidata col nuovo Ccnl in euro 21.392,87;
  2. un dipendente precedentemente inquadrato nella categoria C5, con retribuzione consolidata col nuovo Ccnl in euro 23.989,80.

Ebbene, entrambi potranno potenzialmente ottenere, se selezionati, il differenziale stipendiale previsto per l’area, pari a 750 euro per tutte le 5 opportunità previste dal contratto.

Dunque:

Area Istruttori -Cat+pds di provenienzaTabellareDiff stip 1Diff stip 2Diff stip 3Diff stip 4Diff stip 5Trattamento potenziale massimo nella carriera
C121392,8775075075075075025142,87
C523989,8075075075075075027739,80
differenza2596,932596,93

Il Ccnl 16.11.2022 permette a ciascuno dei due dipendenti di acquisire tutti i 5 potenziali differenziali stipendiali. Pertanto, se entrambi dovessero effettivamente ottenerli, la differenza stipendiale non sarebbe mai colmata.

Si potrebbe affermare che si tratti di una sperequazione. In effetti, però, essa è solo potenziale.

Non si deve dimenticare che le progressioni orizzontali sono possibili ogni 3 anni (a meno che i contratti decentrati non prevedano periodi ridotti a 2 o aumentati a 4 anni). Dunque, per ottenere tutte le 5 progressioni e sempre che l’ente le attivi costantemente e senza interruzioni, occorrono, di regola 15 anni.

Ora, il dipendente che transiti dal vecchio al nuovo ordinamento professionale con la posizione economica più elevata nella maggior parte dei casi ha, però, una rilevante anzianità di servizio: difficile, quindi, che possa avere davanti a sè altri 15 anni di vita lavorativa. La sperequazione potenziale, dunque, nella sostanza e nella maggior parte dei casi non si determinerà.

Almeno, non nelle Aree Operatori ed Istruttori. Invece, nelle Aree Operatori Esperti e Funzionari ed Elevate Qualificazioni sono molte le probabilità che i dipendenti provenienti dalle categorie B e D collocati nelle posizioni economiche più elevate abbiano davanti a sè ancora parecchi anni lavorativi e, quindi, possibilità di concorrere per tutti possibili differenziali (nell’Area Funzionari/EQ sono 6, in tutte le altre 5). Infatti, nelle Categorie B e D per lungo tempo ha operato la distinzione delle posizioni di ingresso (B1-B3 e D1D3), eliminate, per la cat D dal Ccnl 21.5.2018, e per la B (finalmente) dal Ccnl 16.11.2022. Dunque, vi sono i dipendenti con ingresso nelle posizioni economiche 3 che hanno dovuto fare “meno strada” per ottenere le posizioni economiche più elevate, impiegando conseguentemente meno tempo lavorativo e, quindi, con molte possibilità di avere davanti a sè il tempo di lavoro per concorrere a tutti i differenziali possibili. E’ anche vero che per l’Area Funzionari/EQ i differenziali sono 6 e, dunque, occorre un tempo residuo di lavoro di almeno 18 anni, che potrebbe salire a 24 se gli enti decidessero per un “fermo” tra un differenziale e l’altro di 4 anni.

I neo assunti avranno, conseguentemente, un’univoca qualificazione nell’area di spettanza ed un unico trattamento tabellare, che potrà essere integrato periodicamente con i differenziali stipendiali. Allo scopo è utile leggere in modo consequenziale le Tabelle G e A del Ccnl:

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