Ccnl: progressioni orizzontali a misura di piccoli enti

La preintesa per il CCNL 2022-2024 propone modifiche alle progressioni orizzontali a misura di piccoli comuni. Si introducendo poche ma decisive modifiche che consentono di superare il problema della selettività negli enti con una dotazione organica molto ridotta. In questi contesti, infatti, non è raro che vi sia un solo dipendente inquadrato in una determinata…

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La preintesa per il CCNL 2022-2024 propone modifiche alle progressioni orizzontali a misura di piccoli comuni.

Si introducendo poche ma decisive modifiche che consentono di superare il problema della selettività negli enti con una dotazione organica molto ridotta. In questi contesti, infatti, non è raro che vi sia un solo dipendente inquadrato in una determinata area tra quelle previste (operatori, operatori esperti, istruttori, funzionari).

La criticità nasce dal CCNL del 16.11.2022: l’articolo 14, comma 2, prevede che la progressione orizzontale “avviene mediante procedura selettiva di area”. Ciò implica, come ribadito alla successiva lettera d), che l’ente debba formare tante graduatorie quante sono le aree di inquadramento dei propri dipendenti (potenzialmente quattro e non è raro che negli enti piccoli non tutte le aree di inquadramento siano popolate).

Come noto, di frequente negli enti di piccoli dimensioni si trovano con un solo dipendente in una certa area.

Si è posto il problema di garantire, in questi casi, la “quota limitata” del 50% dei potenziali beneficiari della progressione. Sul punto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0022327-P-27/3/2024, ammette la possibilità di riconoscere la progressione anche all’unico dipendente dell’area, derogando al criterio di selettività previsto dal d.lgs. 150/2009, purché l’ente disponga di un sistema di valutazione efficace, capace di evidenziare la maggiore qualità dell’esperienza e delle competenze professionali richieste.

Si tratta di un’indicazione pragmatica, per quanto non sorretta da un fondamento solido nelle norme né nei contratti. Tuttavia, non era realistico né equo impedire la progressione al dipendente unico in un’area, così come sarebbe stato illogico consentire progressioni non selettive in modo continuativo.

La preintesa introduce ora una soluzione strutturale: l’articolo dedicato alle progressioni economiche stabilisce che “negli enti privi di dirigenza, la contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c), può stabilire che l’attribuzione delle progressioni economiche sia effettuata con unica graduatoria di ente, anziché attraverso distinte graduatorie”.

La graduatoria unica elimina alla radice il problema del dipendente unico in una determinata area e, quindi, quello del rispetto della “quota limitata”.

L’effetto collaterale è il ritorno a graduatorie eterogenee per area di inquadramento, ma si tratta di una modalità già ampiamente conosciuta e utilizzata dagli enti, da sempre abituati a gestire le progressioni orizzontali tramite una selezione che confluisce in una graduatoria unica, comprendente dipendenti appartenenti a diverse aree.

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