Non è legittimato ad impugnare gli atti di gara chi non ha partecipato. Queste le indicazioni del TAR Sicilia, Catania sez. IV sentenza 23/04/2026 n. 1190.
I fatti di causa
Una stazione appaltante indiceva una gara a procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi.
All’esito della procedura, un operatore proponeva ricorso, sollevando molteplici censure, tra le quali, il fatto che il disciplinare di gara sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato II.6, Parte I, Sez. C in ragione:
1) della mancata indicazione del prezzo al chilogrammo a base d’asta del servizio da espletarsi;
2) della mancata corretta suddivisione e presentazione dei due lotti di gara;
3) dell’erronea indicazione del CPV di gara;
4) della previsione di un unico importo di contributo ANAC.
Altre censure si incentravano su altri aspetti della disciplina di gara che non rendevano possibile la partecipazione.
La decisione dei giudici
I giudici hanno ritenuto che, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata, il ricorso fosse inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Resta comunque ammissibile l’impugnazione delle clausole immediatamente escludenti, entro termini perentori, come meglio descritto nelle righe a seguire.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:
– “ l’operatore economico che non abbia partecipato alla gara – in quanto portatore di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato – è privo di legittimazione ad impugnare gli atti della relativa procedura cui è rimasto estraneo, salvo tre eccezioni tassative: laddove si contesti l’indizione della gara in sé; nell’ipotesi di mancato espletamento della procedura, avendo la P.A. disposto l’affidamento in via diretta; nel caso di impugnazione delle clausole del bando, assumendone la portata immediatamente escludente (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11519)” (T.A.R. Bari Puglia sez. I, 3 maggio 2025, n. 630);
– nel caso in cui si contesti il carattere immediatamente escludente di una clausola del bando, ne è necessaria l’impugnazione immediata ((T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 dicembre 2025, n. 21853);
– rientrano nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” di un bando di gara le seguenti fattispecie:
“a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale;
b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;
c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta;
d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente;
e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” pt.) e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso”” (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; V, 7 marzo 2024, n. 2229; III, 4 settembre 2020, n. 5358)” (Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829).
