L’art. 57, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, prevede che «i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, (…) devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (…)». Rispetto a tale inciso, all’Ufficio di supporto giuridico del MIT è stato chiesto se: 1) la locuzione «tra l’altro» permetterebbe alle s.a. di rispettare la norma introducendo solo alcune delle clausole; 2) gli affidamenti diretti, carenti degli atti cui la disposizione fa riferimento (bandi, avvisi e inviti), dovrebbero ritenersi sottratti dal suo campo applicativo.
Il parere n. 2083/2023, ha offerto le due seguenti risposte: quanto al primo quesito, le clausole sociali andrebbero introdotte tutte; rispetto al secondo, invece, il dato testuale indurrebbe a escludere l’obbligo in questione per gli affidamenti diretti.
