Come leggere, nel nuovo Codice, la rotazione?

L’art. 49, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che ‹‹in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di…

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L’art. 49, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che ‹‹in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi››. A tal proposito, è stato chiesto all’Ufficio di supporto giuridico del MIT quale interpretazione dover prediligere della locuzione “i due consecutivi affidamenti “. Precisamente, essi andrebbero intesi nel senso che, dopo il primo affidamento in una categoria di opere, non potrebbe realizzarsi un affidamento o un’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nella stessa categoria di opere? Oppure, il divieto opererebbe solo dopo i primi due affidamenti?

Nel parere 2177/2023, si è risposto avallando la prima delle due ricostruzioni.

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