La III sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7089/ 2024, ha espresso un indirizzo destinato a far discutere: il Piano educativo individualizzato (PEI) non vincolerebbe l’Ente locale quanto alla determinazione delle ore di assistenza scolastica e, quindi, in caso di risorse finanziarie ridotte, si potrebbe comprimere il diritto all’assistenza scolastica di studenti disabili. Prima di comprendere le ragioni di una tale statuizione, tocca ripercorrere rapidamente i fatti di causa. Il giudizio veniva instaurato dai genitori di un bambino con disabilità dopo che, rispetto all’anno scolastico 2021- 2022 (nel quale erano state previste 12 ore settimanali di sostegno e 13 ore di assistenza scolastica), il Comune di riferimento aveva ridotto a 7 ore settimanali l’assistenza scolastica per l’anno successivo. I genitori, in particolare, lamentavano il loro mancato coinvolgimento all’interno dell’iter procedurale e, soprattutto, una frustrazione del diritto all’effettiva e piena inclusione scolastica del minore. In primo grado, il TAR Emilia – Romagna rigettava il gravame, osservando, come poi confermato dai giudici di Palazzo Spada, che il diritto all’assistenza scolastica presenterebbe una natura finanziariamente condizionata e che le indicazioni del PEI non risulterebbero vincolanti per gli Enti locali i quali, secondo quanto disposto dal d.lgs. 66/2017, provvederebbero nei limiti delle risorse disponibili. Il Supremo Consesso Amministrativo, come si diceva, ha avallato tale indirizzo, evidenziando che il Piano educativo individualizzato fornirebbe mere proposte motivate (e non delle determinazioni conclusive) e che bisognerebbe contemperare il rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica con le pregnanti esigenze di finanza pubblica.
Una volta illustrata sinteticamente la decisione in questione, sorge spontaneo compiere una notazione (dietro la quale, in verità, si cela una preoccupazione): può ammettersi che il diritto allo studio [1] di soggetti affetti da disabilità sia trattato differentemente da Comune a Comune sulla base di esigenze finanziarie? In altri termini, in uno Stato di diritto potrebbe ammettersi che, a seconda della zona territoriale abitata, ad uno studente con disabilità venisse garantito un livello di prestazioni educative più o meno elevato? All’indomani della legge n. 86/2024 (recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”), tenuto in considerazione che l’istruzione rientra fra le materie passibili di una asimmetria fra le varie Regioni, si corre il rischio che l’uguaglianza (art. 3 Cost.), la solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.), il lavoro (art. 1 Cost.), diventino mero inchiostro su carta.
[1] Con i suoi innumerevoli corollari sociali ed economici.
