Con parere n. 7 dell’11 marzo 2026, Anac ha ribadito che una concessione di costruzione e gestione di una RSA non può essere modificata in modo sostanziale durante l’esecuzione. Le modifiche ai contratti pubblici sono ammesse solo nei casi tassativi previsti dalla normativa e non possono alterare le caratteristiche essenziali del rapporto o l’equilibrio economico in favore del concessionario. Se la modifica estende l’oggetto della concessione o incide in modo rilevante sull’assetto originario, occorre una nuova procedura di aggiudicazione.
