Concessioni di servizi da inserire nella programmazione

Il parere del Mit 23/06/2025, n. 3595 evidenzia che la programmazione è certamente necessaria anche per le concessioni di servizi. Ma, occorre ricordare che la programmazione è obbligatoria non solo nel sopra soglia, ma anche nel sotto soglia: solo che in questo caso non occorre inserire appalti, forniture e servizi negli schemi dei piani triennali…

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Il parere del Mit 23/06/2025, n. 3595 evidenzia che la programmazione è certamente necessaria anche per le concessioni di servizi.

Ma, occorre ricordare che la programmazione è obbligatoria non solo nel sopra soglia, ma anche nel sotto soglia: solo che in questo caso non occorre inserire appalti, forniture e servizi negli schemi dei piani triennali (sebbene non risulti certamente impedito da nulla), poichè la programmazione si opera mediante Dup e Piao o Pdo.

Gli interventi regolati dal codice dei contratti comportano l’impiego di una serie di risorse: quelle connesse ai dipendenti impiegati a progettare, fare la gara e curare l’esecuzione; e, ovviamente, quelle finanziarie, con il corollario del reperimento delle risorse, il loro stanziamento, la loro destinazione ai fini pubblici perseguiti tramite il contratto, il loro impegno, la loro connessione ad un Cig, il loro pagamento.

E’ impensabile che gli obiettivi connessi all’esecuzione di lavori, forniture e servizi, siano essi oggetto di appalti o di concessioni, possa sfuggire alla programmazione organizzativa e finanziaria. Non si può immaginare un Rup che si svegli all’improvviso ed affidi direttamente una prestazione, in assenza di stanziamenti e, soprattutto, della programmazione strategica ed operativa.

Il parere del Mit, quindi, va completato con la consapevolezza della necessità di programmare l’intero flusso degli affidamenti, anche del sotto soglia.

Nel merito, poi, della questione sottoposta al parere ministeriale, la configurazione del bar all’interno degli istituti scolastici alla stregua di concessione di servizi pubblici, pur essendo molto diffusamente considerata come una concessione di servizi, appare tutt’altra fattispecie: una concessione patrimoniale e contestuale assegnazione della licenza (tramite gli strumenti operativi vigenti) allo svolgimento dell’esercizio pubblico di erogazione di bevande e alimenti al pubblico.

Non si vede, infatti, quale traslazione di un servizio di pertinenza dell’ente proprietario vi sia a beneficio del gestore e, conseguentemente, quale accollo del rischio, fenomeni necessari perché insorga la concessione.

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